Il Ministero della Giustizia ha pubblicato le Linee guida per la formazione specialistica degli avvocati: nove capitoli (45 pagine), che l’intelligenza artificiale riassume così:
CAPITOLO I – LE FONTI
Il primo capitolo del documento “Linee Guida per la Formazione Specialistica degli Avvocati” si concentra principalmente sulla necessità di una formazione specialistica per gli avvocati e sulle regole di base stabilite dall’articolo 9 della legge n. 247 del 2012.
Il capitolo sottolinea l’importanza della specializzazione nella professione legale, evidenziando la stretta correlazione tra la specializzazione, la qualità dei servizi offerti e la potenziale riduzione dei tempi del contenzioso. Inoltre, si sottolinea l’importanza della specializzazione per le piccole e medie imprese (PMI), che spesso hanno risorse limitate per accedere a competenze specializzate.
Il capitolo prosegue discutendo il principio della formazione continua, secondo cui l’acquisizione del titolo non è permanente, ma soggetta a verifiche periodiche.
Le regole di base stabilite dall’articolo 9 della legge n. 247 del 2012 sono riassunte come segue:
- Il titolo si acquisisce dopo un apposito “percorso formativo” o “per comprovata esperienza professionale”, entrambi nel campo di specializzazione.
- La formazione è organizzata “presso una facoltà di giurisprudenza” e, a tal fine, il Consiglio nazionale forense e i consigli degli ordini territoriali stipulano apposite convenzioni, aventi ad oggetto l’organizzazione dei corsi di specializzazione.
CAPITOLO II – LE COMPETENZE NEL DELINEARE IL PERCORSO FORMATIVO
Il secondo capitolo del documento “Linee Guida per la Formazione Specialistica degli Avvocati” si concentra sulle regole di base stabilite dall’articolo 9 della legge n. 247 del 2012 e sulle modalità di valutazione della formazione.
Le regole di base possono essere riassunte come segue:
- Il titolo di specializzazione si acquisisce dopo un apposito “percorso formativo” o “per comprovata esperienza professionale”, entrambi nel campo di specializzazione.
- La formazione è organizzata “presso una facoltà di giurisprudenza”. A tal fine, il Consiglio nazionale forense e i consigli degli ordini territoriali stipulano apposite convenzioni, aventi ad oggetto l’organizzazione dei corsi di specializzazione.
Per quanto riguarda le modalità di valutazione, il capitolo discute le prove infrannuali e le prove alla fine di ciascun anno:
- Le prove infrannuali sono organizzate durante l’intero ciclo di studi (sia nel primo, sia nel secondo anno di corso). Queste prove sono predisposte e valutate dal corpo docente del corso e possono essere sia individuali, sia di gruppo.
- Le prove di fine anno sono valutate da una commissione esaminatrice, nominata dal comitato scientifico e composta per almeno due terzi da membri che non appartengono al corpo docente del corso.
CAPITOLO III – LE SPECIALIZZAZIONI
Il terzo capitolo del documento “Linee Guida per la Formazione Specialistica degli Avvocati” si concentra sulle specializzazioni disponibili per gli avvocati.
Il capitolo inizia sottolineando che il Decreto Ministeriale n. 144 del 2015, come modificato nel 2020, non prevede un percorso formativo per le tre aree principali (diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo), ma richiede una formazione di base e una formazione di indirizzo.
Il capitolo elenca poi le 36 materie di specializzazione disponibili, senza però specificarle nel dettaglio. Queste specializzazioni non sono suddivise in “settori”, ma in “indirizzi” specifici.
Il capitolo sottolinea anche che l’uso del titolo di avvocato specializzato, in assenza del relativo attestato rilasciato dal Consiglio Nazionale Forense a seguito di un percorso formativo positivo, potrebbe essere considerato un illecito disciplinare.
CAPITOLO IV – OBIETTIVI FORMATIVI E METODOLOGIE DIDATTICHE
Il quarto capitolo del documento “Linee Guida per la Formazione Specialistica degli Avvocati” si concentra sugli obiettivi formativi e le metodologie didattiche per i corsi di specializzazione.
Il capitolo inizia delineando le finalità generali dei corsi di specializzazione, che includono:
- Lo sviluppo della formazione specialistica dell’avvocato, garantendo una competenza tale da assicurare all’assistito la più efficace assistenza tecnica sia giudiziale sia stragiudiziale.
- L’acquisizione di conoscenza specialistica nel relativo settore di specializzazione attraverso la trattazione di argomenti sia di diritto sostanziale che di diritto processuale.
- L’acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche mediante approfondimento, a carattere avanzato, di temi, anche interdisciplinari, connessi all’attività pratica.
- L’approfondimento delle previsioni del vigente Codice deontologico forense.
- Lo svolgimento di lezioni non soltanto frontali, ma che garantiscano l’interattività e la partecipazione attiva degli specializzandi.
Gli obiettivi formativi dei corsi di specializzazione sono di fornire agli specializzandi strumenti avanzati di comprensione, analisi, interpretazione e applicazione delle categorie e degli istituti giuridici rilevanti in rapporto ai singoli settori di specializzazione.
Per quanto riguarda le metodologie didattiche, il capitolo discute le prove infrannuali e le prove alla fine di ciascun anno. Le prove infrannuali sono organizzate durante l’intero ciclo di studi e possono essere sia individuali, sia di gruppo. Le prove di fine anno sono valutate da una commissione esaminatrice, nominata dal comitato scientifico e composta per almeno due terzi da membri che non appartengono al corpo docente del corso.
CAPITOLO V – DURATA DEL CORSO, STRUTTURA E PROGRAMMI DIDATTICI
Il quinto capitolo del documento “Linee Guida per la Formazione Specialistica degli Avvocati” si concentra sulle procedure per l’attribuzione del titolo di avvocato specialista e sulla struttura dei corsi di specializzazione.
Il capitolo inizia delineando le due modalità di conseguimento del titolo di avvocato specialista: la frequenza di un corso di specializzazione con esito positivo o la comprovata esperienza professionale. Inoltre, vengono discussi i requisiti negativi, come il non aver subito una sanzione disciplinare definitiva diversa dall’avvertimento nei tre anni precedenti la presentazione della domanda.
Il capitolo discute anche l’organizzazione dei corsi di specializzazione, sottolineando che devono essere organizzati in collaborazione con una facoltà di giurisprudenza. I corsi devono essere di durata biennale e devono includere sia lezioni frontali che attività pratiche.
Infine, il capitolo discute l’importanza degli elenchi degli avvocati specialisti, che devono essere suddivisi in base ai settori di specializzazione e resi disponibili per la consultazione telematica.
CAPITOLO VI – IL CORPO DOCENTE E I MATERIALI DI STUDIO
Il sesto capitolo del documento “Linee Guida per la Formazione Specialistica degli Avvocati” si concentra sulle regole di base per l’acquisizione del titolo di avvocato specialista, la composizione del corpo docente e le prove intermedie e finali.
Il capitolo inizia delineando le regole di base per l’acquisizione del titolo di avvocato specialista. Il titolo può essere acquisito dopo un apposito “percorso formativo” o “per comprovata esperienza professionale”, entrambi nel campo specifico di specializzazione. Il programma può prevedere anche “materie non giuridiche”, il cui carico non può superare un quinto del totale.
Per quanto riguarda il corpo docente, deve essere di “composizione mista ed adeguata qualificazione” e può essere individuato tra professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, avvocati di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità, e esperti di comprovata esperienza professionale almeno decennale nello specifico settore di interesse, unicamente “per particolari esigenze e per le sole materie non giuridiche”.
Infine, il capitolo discute le prove intermedie e la prova finale. La prova intermedia deve essere organizzata almeno in numero di una, sia scritta che orale, al termine del primo anno. La prova finale, scritta e orale, è prevista al termine del secondo anno di corso, volta ad accertare l’adeguato livello di preparazione del candidato.
CAPITOLO VII – LE ESERCITAZIONI PRATICHE
Il settimo capitolo del documento “Linee Guida per la Formazione Specialistica degli Avvocati” si concentra sulle esercitazioni pratiche nel percorso formativo.
Il capitolo sottolinea l’importanza del “learning by doing” nel percorso formativo. Le esercitazioni pratiche sono un elemento imprescindibile per il conseguimento degli obiettivi formativi e dei risultati di apprendimento nei corsi di specializzazione. Queste attività permettono agli specializzandi di mettere in pratica, testare e migliorare le conoscenze e competenze acquisite in modo applicato ed esperienziale.
Il capitolo discute anche le diverse tipologie di esercitazioni pratiche. Queste attività dovrebbero favorire l’apprendimento derivante dal metodo induttivo, utilizzando le conoscenze acquisite in relazione a concrete questioni da affrontare e da risolvere, secondo la migliore interpretazione e applicazione del diritto positivo.
Infine, il capitolo discute l’importanza dei materiali di studio nel supporto della didattica e per il raggiungimento degli obiettivi formativi. Questi materiali possono includere libri, manuali, articoli, sentenze, note di commento, letture di approfondimento, dispense, casi, slides, schemi per la corretta impostazione di atti e pareri, filmati, video, podcast e altre risorse digitali.
CAPITOLO VIII – LE PROVE E L’ESAME FINALE
Il capitolo intitolato “Le prove d’esame e l’esame finale” del documento “Linee Guida per la Formazione Specialistica degli Avvocati” si concentra sulle modalità di valutazione durante il corso di specializzazione, le prove infrannuali, e le prove alla fine di ciascun anno.
Il capitolo inizia delineando le modalità di valutazione in generale. Per verificare il livello di acquisizione delle conoscenze da parte degli specializzandi e i progressi di apprendimento, devono essere previste apposite prove durante il corso. Queste prove devono essere oggetto di apposita valutazione, espressa in trentesimi.
Per quanto riguarda le prove infrannuali, queste sono organizzate durante l’intero ciclo di studi, possibilmente in corrispondenza dei singoli moduli. Queste prove sono predisposte e valutate dal corpo docente del corso e possono essere sia individuali, sia di gruppo.
Infine, il capitolo discute le prove alla fine di ciascun anno. Per l’espletamento di queste prove, il comitato scientifico nomina una commissione esaminatrice. Le prove in oggetto sono due: una prova intermedia, scritta e orale, da svolgersi nel passaggio tra il primo e il secondo anno del corso; una prova finale, anch’essa sia scritta, sia orale, prevista al termine del corso.
CAPITOLO IX – LA FORMAZIONE CONTINUA SPECIALISTICA E LA REVOCA DEL TITOLO
Il capitolo intitolato “La formazione continua specialistica e la revoca del titolo” del documento “Linee Guida per la Formazione Specialistica degli Avvocati” si concentra sui requisiti per il mantenimento del titolo di avvocato specialista e le circostanze che possono portare alla revoca del titolo.
Il capitolo inizia delineando i requisiti per il mantenimento del titolo di avvocato specialista. Il titolo può essere mantenuto dimostrando, dopo i primi tre anni dal conseguimento del titolo e ogni triennio successivo, di aver partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore di specializzazione o a convegni, seminari e incontri di studio per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno. In alternativa, il titolo può essere mantenuto dimostrando di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione.
Il capitolo discute anche la revoca del titolo di avvocato specialista. Il titolo può essere revocato dal Consiglio Nazionale Forense in caso di irrogazione di sanzione disciplinare definitiva, diversa dall’avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale, mancato adempimento degli obblighi di formazione continua o dell’obbligo di deposito nei termini della dichiarazione e della documentazione della perdurante attività specializzata. Inoltre, il titolo può essere revocato in caso di grave e comprovata carenza delle specifiche competenze del settore di specializzazione.