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Al quesito in oggetto risponde CNF n. 88/2025, la quale consente di distinguere due ipotesi, che possiamo riassumere come segue:

1) nel caso in cui cui la misura penale sia venuta meno per sua revoca o annullamento in sede di gravame o riesame, la sospensione cautelare del CDD viene meno: per i due provvedimenti vale il brocardo simul stabunt simul cadent (CNF n. 461/2024, CNF n. 44/2022);

2) invece, nel caso in cui la misura penale sia venuta meno non perché riformata in sede di gravame o riesame ma per il naturale decorso del suo termine di efficacia (ad es., scadenza del periodo da scontare agli arresti), allora la sospensione cautelare disposta dal CDD mantiene la propria efficacia sino alla sua naturale scadenza (CNF n. 88/2025, che ribadisce in termini forse ancora più espliciti quanto già affermato da CNF n. 128/2024).