Spudorata, demenziale, subdola, boriosa, perfida, cattiva. Questi sono solo alcuni degli apprezzamenti rivolti alle controparti, a cui peraltro non sono stati neppure risparmiati giudizi sul piano più strettamente professionale.
Qui di seguito ho fatto una cernita delle espressioni più “colorite” usate dagli avvocati ed esaminati dal CNF soltanto negli ultimi anni.
La rassegna che segue è tuttavia preceduta da una doverosa (quanto banale) premessa: l’illiceità deontologica dell’espressione presuppone che la stessa sia “esorbitante” rispetto alla difesa, quindi non funzionale alla domanda, di talché, ad esempio, non può assumere di per sè rilievo deontologico l’azione per responsabilità professionale esperita nei confronti del Collega, a cui si attribuiscano manchevolezze, anche gravi, purché nei predetti limiti deontologici, giacché per chiedere i danni ad un avvocato che si sia fatto scadere un appello, non serve dirgli che è un “profano” o addirittura un “mediocre cultore del diritto”.
Con l’occasione, ricordo che l’art. 52 cdf (espressioni sconvenienti ed offensive) è il secondo illecito tipico più ricorrente (il primo è l’art. 26 cdf sull’inadempimento al mandato per “non scusabile e rilevante trascuratezza”).
Il diritto-dovere di difesa non scrimina l’illiceità deontologica di espressioni gratuitamente offensive ed esorbitanti (perché non pertinenti né funzionali alla difesa), che in quanto tali si situano infatti ben al di là del normale esercizio del diritto di critica, per entrare nel campo, non consentito dalle regole di comportamento professionale, dello scherno del biasimo e della deplorazione dell’operato altrui, con conseguente violazione dei doveri di probità, dignità e decoro ai quali l’avvocato deve comunque conformarsi, giacché la libertà riconosciuta alla difesa non può mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale, con le altre parti e il giudice, ma deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro (CNF n. 141/2024, CNF n. 209/2022, CNF n. 134/2021, CNF n. 84/2021, CNF n. 72/2020, CNF n. 52/2019).
Conseguentemente, configura violazione dell’art. 52 cdf:
– definire le difesa avversaria come “spudorata” (CNF n. 161/2013), “risibile” (CNF n. 154/2014), “demenziale” (CNF n. 220/2024), “scorretta, dolosa, indegna, arrogante, senza vergogna” (CNF n. 122/2012), ovvero come “subdole e infingarde insinuazioni” (CNF n. 217/2024)
– attribuire “la cattiveria più infima” a controparte, definendola altresì “boriosa e perfida” (CNF n. 217/2024), “sinistro personaggio” (CNF n. 78/2015), “faccia di bronzo” (CNF n. 220/2024)
– esprimere apprezzamenti denigratori sulle capacità professionali di un collega (CNF n. 73/2024), definendolo “profano” (CNF n. 99/2013), o “mediocre cultore del diritto” (CNF n. 233/2017)
– irridere controparte con l’avvertimento di adire l’autorità di sanità mentale (CNF n. 168/2013) ovvero con la richiesta canzonatoria “dispone di un conto corrente bancario?” (CNF n. 217/2024).