L’avvocato ha diritto di svolgere, con la massima ampiezza, tutte le proprie tesi difensive in fatto ed in diritto, senza tuttavia abusare del processo, perché tale comportamento -contrario ai doveri di lealtà, correttezza e colleganza- finirebbe per insinuare nei terzi il convincimento che l’avvocato possa effettuare scorribande in tutti i settori del diritto purché sia raggiunto lo scopo della (falsa) tutela del cliente1.
Conseguentemente, anche a prescindere dalla segnalazione del giudice ex art. 88 cpc (Cass. n. 5245/1984), ed oltre all’ipotesi di abuso del diritto/processo “tipizzata” dall’art. 66 cdf (Pluralità di azioni nei confronti della controparte), può costituire atipico illecito disciplinare:
- la plurima reiterazione di una domanda giudiziale a fini dilatori (CNF n. 58/1993)
- la richiesta palesemente infondata di condanna dell’avversario per lite temeraria o responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cpc (CNF n. 10/2017)
- l’elusione consapevole della disciplina sulla competenza giurisdizionale (CNF n. 62/2015, CNF n. 36/2014, CNF n. 35/2014, CNF n. 34/2014, CNF n. 33/2014)
- l’intenzionale violazione delle regole e preclusioni processuali al fine di ledere il principio del contraddittorio e il diritto di difesa (ad es., mediante la produzione di documenti solo in sede di memoria di replica) (CNF n. 241/2017, CNF n. 75/2014, CNF n. 188/2013, CNF n. 52/2013)
- la reiterata proposizione di eccezioni e di istanze di ricusazione, tutte infondate (CNF n. 32/2023, CNF n. 27/2022, CNF n. 219/2020)
Infine, tali comportamenti abusivi “atipici” sono sanzionabili facendo applicazione analogica dell’art. 50 cdf che disciplina il ”Dovere di verità” (CNF n. 188/2019).
Note.
- A proposito dei limiti all’attività professionale previsto, ad esempio, dall’art. 23 cdf, cfr. CNF n. 42/2024, CNF n. 303/2023, CNF n. 252/2023, CNF n. 139/2023, CNF n. 108/2022, CNF n. 268/2021, CNF n. 10/2017. ↩︎