L’avvocato può esercitare l’attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica, ma deve essere iscritto in un “albo speciale” per esercitarla davanti alle “giurisdizioni superiori” (art. 2 co. 3 L. n. 247/2012), come ad esempio la Corte di Cassazione, in sede sia civile (art. 365 cpc) sia penale (art. 613 cpp)1.
Gli albi, elenchi e registri forensi sono tenuti dai COA (art. 29 co. 1 L. n. 247/2012), ad eccezione -appunto- di questo albo speciale, che è tenuto dal CNF (art. 35 co. 1 lett. e L. n. 247/2012), a cui devono essere anche presentate le relative domande ai sensi dell’art. 22 L. n. 247/2012.
In tale ultima norma sono fissati i relativi requisiti (alternativi) di iscrizione, ovvero:
- ai sensi del comma 1 art. 22 cit., il superamento di un apposito esame, a cui sono ammessi gli avvocati iscritti all’albo ordinario da almeno cinque anni;
- ai sensi del comma 2 art. 22 cit., la proficua frequentazione di un apposito corso tenuto dalla Scuola Superiore dell’avvocatura, a cui sono ammessi gli avvocati iscritti all’albo ordinario da almeno otto anni.
Inoltre, possono chiedere l’iscrizione all’albo speciale anche gli avvocati che abbiano maturato una certa anzianità di iscrizione all’albo ordinario, e precisamente:
- ai sensi del comma 3 art. 22 cit., gli avvocati che, al momento dell’entrata in vigore della nuova legge professionale (2/2/2013), avevano già maturato i requisiti per l’iscrizione all’albo speciale secondo la previgente normativa, ossia fossero iscritti all’albo ordinario da almeno 12 anni (art. 4 co. 1 L. n. 27/1997);
- ai sensi del comma 4 art. 22 cit., gli avvocati che maturino la predetta anzianità (12 anni) di iscrizione all’albo ordinario entro dodici anni dalla data di entrata in vigore della nuova legge professionale (2/2/2013), quindi entro il 02/02/20252.
Ma, oltre alla Cassazione, quali sono le “giurisdizioni superiori” avanti alle quali gli avvocati possono patrocinare solo se iscritti nell’omonimo albo speciale?
Per quanto possa apparire strano, non esiste un elenco completo ed aggiornato di tali “giurisdizioni superiori”, giacché la “vecchia” legge professionale, dopo aver stabilito che gli avvocati possono patrocinare dinanzi alle giurisdizioni superiori soltanto se iscritti nell’omonimo albo speciale (art. 33 RDL n. 1578/1933), stila(va) anche un elenco delle “giurisdizioni superiori” (art. 4 RDL n. 1578/1933), che tuttavia non è aggiornato, perché, da un lato, indica Giudici che non esistono più (il Tribunale supremo militare e la Commissione centrale per le imposte dirette), e dall’altro non indica giudici che sono stati istituiti dopo la sua emanazione come ad es., la Corte costituzionale e il Consiglio di Stato, per i quali è appunto richiesta l’iscrizione in tale albo speciale (art. 20 L. n. 87/1953 e, rispettivamente, art. 22 co. 2 cpa).
Peraltro, tale elenco “speciale” non sembra possa essere ricavato sic et simpliciter dalle norme per le quali fosse richiesta o esclusa per gli avvocati ivi patrocinanti l’iscrizione, giacché non vi è perfetta coincidenza tra “giurisdizioni superiori” e iscrizione nell’albo speciale: infatti, dinanzi al CNF il requisito è richiesto soltanto per il difensore dell’incolpato (art. 60 RD n. 37/1934), ma non pure per quest’ultimo che si difendesse in proprio (purché munito di jus postulandi)3 ex art. 50 RDL n. 1578/1933, il quale peraltro può difendersi in proprio anche dinanzi alla Suprema Corte pur se non “cassazionista” ai sensi dell’art. 56 co. 3 R.D.L. n. 1578/1933, artt. 66 e 67 R.D. n. 37/1934 (che hanno carattere derogatorio rispetto al disposto dell’art. 365 cpc)4.
Note.
- L’abilitazione al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni superiori conseguita in uno Stato membro non comporta l’iscrizione automatica o di diritto dell’avvocato stabilito nell’omonimo albo speciale forense italiano, essendo infatti a tal fine necessario, ex art. art. 9 D.Lgs. n. 96/2001, che l’avvocato stabilito: 1) dimostri di aver esercitato la professione di avvocato per almeno otto anni in uno o più Stati membri, tenuto conto anche dell’attività professionale eventualmente svolta in Italia; 2) successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell’Avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi dell’art. 22, comma 2, della L. n. 247/2012. Solo a seguito di tale iscrizione nell’albo speciale, l’avvocato stabilito potrà esercitare dinanzi alle giurisdizioni superiori, ma con il titolo professionale di origine e come avvocato stabilito (dunque d’intesa con un professionista iscritto all’albo speciale): CNF n. 41/2022, CNF n. 242/2021. ↩︎
- Tale termine finale, inizialmente previsto per il 02/02/2016 dal testo originario dell’art. 2 co. 4 L. n. 247/2012, è stato prorogato, di anno in anno fino all’attuale termine del 02/02/2025, con i seguenti provvedimenti urgenti: 1) art. 2, comma 2-ter D.L. n. 210/2015 (proroga al 2/2/2017); 2) art. 10, comma 2-ter n. 244/2016 (proroga al 2/2/2018); 3) art. 1, comma 470, L. n. 205/2017 (proroga al 2/2/2019); 4) art. 1, comma 1139, lett. e, L. n. 145/2018 (proroga al 2/2/2020); 5) art. 8, comma 6-quater, D.L. n. 162/2019 (proroga al 2/2/2021); 6) art. 8, comma 5 bis, D.L. n. 183/2020 (proroga al 2/2/2022); 7) art. 8, comma 4 ter, D.L. n. 228/2021 (proroga al 2/2/2023); 8) art. 8, comma 4 ter, D.L. n. 198/2022 (proroga al 2/2/2024); 9) art. 11, comma 6-sexies, D.L. n. 215/2023 (proroga al 2/2/2025). ↩︎
- Cfr., per tutte, CNF n. 261/2021. ↩︎
- Cfr., da ultimo, Cass. SSUU n. 35130/2023. ↩︎