In tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio disciplinare, la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nel primo ha efficacia di giudicato nel secondo quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Nel caso di proscioglimento in sede penale occorre invece distinguere: qualora l’assoluzione sia stata pronunciata perché il fatto non sussiste, l’esclusione dell’ontologia del fatto ne impedisce la valutazione anche disciplinare, mentre se essa è intervenuta perché il fatto non costituisce reato, riconoscendone l’ontologia ed escludendo la sola rilevanza penale, l’organo disciplinare può e deve valutarlo sotto il profilo deontologico. Pertanto, le sentenze penali di assoluzione che sono vincolanti in sede disciplinare sono quelle che riguardano fatti che non sussistono, mentre quelle che sono irrilevanti dal punto di vista deontologico sono quelle che riguardano fatti che non costituiscono reato.
Tuttavia, è importante sottolineare che gli stessi fatti irrilevanti in sede penale possono essere idonei a ledere i principi della deontologia professionale e dar luogo, pertanto, a responsabilità disciplinare. Inoltre, le sentenze penali di proscioglimento per prescrizione del reato, benefici della non menzione, sospensione della pena, amnistia e indulto sono tutte irrilevanti in sede disciplinare.
Questa interpretazione è stata confermata dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 9547 del 12 aprile 2021 e dal Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 193 del 19 dicembre 2019 e nella sentenza n. 171 del 16 dicembre 2019.

E l’assoluzione penale per particolare tenuità del fatto?

La sentenza penale per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.p. e art. 530, comma 1, c.p.p.) non ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare. Ciò significa che l’assoluzione penale per particolare tenuità del fatto non esclude la responsabilità disciplinare dell’avvocato, ma l’organo disciplinare può comunque utilizzare i fatti materiali emersi in ambito penale, ove ritualmente acquisiti al procedimento avanti il Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD), ai fini della decisione.
Questa interpretazione è stata confermata dal Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 263 del 30 dicembre 2022.


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