Il vigente ordinamento forense prevede quattro sanzioni disciplinari, tipiche e tassative (nel senso che all’incolpato non può essere irrogata una sanzione diversa da queste):
- avvertimento
- censura
- sospensione da 2 mesi a 5 anni
- radiazione
Invece, la cancellazione non è più prevista come sanzione disciplinare, a differenza del previgente ordinamento professionale (RDL n. 1578/1933), dove però -contrariamente a quanto potrebbe credersi- fu introdotta non da subito ma dopo circa 40 anni dalla sua entrata in vigore, e precisamente con L. n. 91/1971, probabilmente per colmare la voragine sanzionatoria che c’era tra la sanzione più grave cioè la radiazione dall’albo e quella immediatamente precedente cioè la sospensione disciplinare, che infatti all’epoca era di massimo un anno: attualmente, quindi, innalzando il periodo massimo di sospensione a cinque anni, non serve più ricorrere ad una “sanzione ponte”, appunto la cancellazione, che peraltro mal si distingueva dalla radiazione, negli effetti (estromissione dall’albo) e nei rimedi (solo col tempo e con non poca fatica si è escluso che per la reiscrizione all’albo a seguito di cancellazione disciplinare valesse lo stesso termine minimo di cinque anni previsto per la radiazione).
Inoltre, alle predette sanzioni disciplinari, che potremmo definire principali, se ne aggiungono diverse altre -sempre tipiche e tassative – previste al di fuori del codice deontologico, e che potremmo definire accessorie, poiché riguardano appunto conseguenze pregiudizievoli che derivano di diritto dalla sanzione disciplinare vera e propria (generalmente non inferiore alla censura), ma non per questo meno afflittive, come ad esempio la cancellazione da vari elenchi speciali (difensori d’ufficio, gratuito patrocinio, gestori della crisi d’impresa, ecc.), la perdita del diritto di elettorato passivo al Consiglio dell’Ordine o della facoltà di effettuare notifiche cartacee in proprio, eccetera.
Ma queste sanzioni accessorie, così come il richiamo verbale e la sospensione cautelare (che non hanno natura disciplinare, sebbene presuppongano un illecito deontologico) esulano dalla nostra indagine, che vuole rispondere a questa semplice domanda: nel codice deontologico, quali e quanti sono gli illeciti disciplinari sanzionati in via edittale con la radiazione o la sospensione superiore a tre anni?
Anzitutto, nessun illecito disciplinare è sanzionato in via edittale con la radiazione, come si ricava da questo grafico, in cui appunto la radiazione non compare:
Inoltre, nessun illecito disciplinare è sanzionato in via edittale con la sospensione superiore a tre anni, come si ricava da questo grafico, in cui appunto quella durata ultra-triennale non compare:
Infatti, gli illeciti disciplinari tipizzati dal codice deontologico sono sanzionati in via edittale con l’avvertimento (25,97%), la censura (41,56%) e la sospensione disciplinare fino a tre anni (32,47%), come da tabelle che segue:
In definitiva, la radiazione e la sospensione disciplinare superiore a tre anni possono essere irrogate solo in via aggravata, come da tabella che segue: