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Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 202 del 1° settembre 2025 sono state pubblicate le modifiche al Codice deontologico, adottate dal CNF con delibera n. 636/2024, la quale ha novellato i seguenti sette articoli: 48, 50, 51, 56, 61, 62, 62-bis (quest’ultimo, introdotto ex novo) e titolazione Titolo IV.

Art. 51 co. 2 cdf

VecchioNuovo
2. L’avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con questi ultimi.2. L’avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonchè sul contenuto della corrispondenza riservata e di quella contenente proposte transattive e relative risposte intercorsa con questi ultimi.

Conformemente al nuovo art. 48 co. 3 cdf, la novella precisa che il precetto deontologico in parola non riguarda soltanto la corrispondenza qualificata come “riservata” dal mittente, ma anche “quella contenente proposte transattive e relative risposte”, quindi l’intero oggetto dell’art. 48 co. 1 cdf.

In deroga all’art. 10 preleggi (secondo cui “le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto”), ma in analogia con quanto previsto dall’art. 3 co. 4 L. n. 247/2012 con riferimento alla pubblicazione del nuovo codice, deve ritenersi che anche per le relative modifiche al codice stesso il termine di vacatio legis sia di 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta, quindi nella specie venerdi 31 ottobre 2025.