Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 202 del 1° settembre 2025 sono state pubblicate le modifiche al Codice deontologico, adottate dal CNF con delibera n. 636/2024, la quale ha novellato i seguenti sette articoli: 48, 50, 51, 56, 61, 62, 62-bis (quest’ultimo, introdotto ex novo) e titolazione Titolo IV.
Art. 61 co. 3, 5 lett. d e 7 cdf
| Vecchio | Nuovo |
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| 3. L’avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali. In ogni caso l’avvocato deve comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all’espletamento dell’incarico. | 3. L’avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali o collabori professionalmente in maniera non occasionale. In ogni caso l’avvocato deve comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all’espletamento dell’incarico. |
| – | 5. L’avvocato nella veste di arbitro: […] d) deve rendere con chiarezza e lealtà le dichiarazioni di cui all’art. 813 del codice di procedura civile. |
| 7. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali. | 7. Il divieto di intrattenere rapporti professionali di cui al comma precedente si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali o collaborino professionalmente in maniera non occasionale. |
Ai commi 3 e 7, la novella aggiunge come causa di incompatibilità con l’incarico di arbitro, l’ipotesi dei soggetti con cui l’avvocato “collabori professionalmente in maniera non occasionale”, in conformità al disposto dell’art. 24 co. 5 cdf (Conflitto di interessi).
Al comma 5 aggiunge la lettera d), secondo cui la dichiarazione di cui all’art. 813 cpc (che a sua volta rinvia all’art. 815 cpc in tema di ricusazione degli arbitri) deve essere resa con “chiarezza e lealtà”, con conseguente -inedita- rilevanza deontologica tipica dell’eventuale dichiarazione reticente o mendace.
In deroga all’art. 10 preleggi (secondo cui “le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto”), ma in analogia con quanto previsto dall’art. 3 co. 4 L. n. 247/2012 con riferimento alla pubblicazione del nuovo codice, deve ritenersi che anche per le relative modifiche al codice stesso il termine di vacatio legis sia di 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta, quindi nella specie venerdi 31 ottobre 2025.