Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 202 del 1° settembre 2025 sono state pubblicate le modifiche al Codice deontologico, adottate dal CNF con delibera n. 636/2024, la quale ha novellato i seguenti sette articoli: 48, 50, 51, 56, 61, 62, 62-bis (quest’ultimo, introdotto ex novo) e titolazione Titolo IV.
Art. 62 bis cdf
| Nuovo |
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| 1. All’avvocato che assiste la parte in negoziazione è fatto obbligo di comportarsi con lealtà nei confronti delle parti, dei loro difensori e dei terzi nel corso del procedimento e nella attività di istruzione stragiudiziale. |
| 2. All’avvocato che assiste la parte in negoziazione è fatto obbligo di mantenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nè riferite nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto, ad eccezione delle dichiarazioni acquisite nell’attività di istruzione stragiudiziale. |
| 3. L’avvocato che assiste la parte in negoziazione non deve intrattenersi con i terzi chiamati a rendere le dichiarazioni nell’ambito del procedimento o con le persone informate sui fatti con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti. |
| 4. All’avvocato che assiste la parte in negoziazione è fatto divieto di impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza. |
| 5. La violazione del divieto di cui ai commi 1, 3 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi. |
In linea con quanto avvenuto per l’arbitrato (art. 61 cdf) e la mediazione (art. 62 cdf), l’articolo -introdotto ex novo– tipizza alcuni illeciti deontologici in materia di negoziazione assistita (D.L. n. 132/2014), finora presa in considerazione dal codice soltanto per l’obbligo ex art. 27 co. 3 cdf di informare il cliente della possibilità di avvalersi di tale procedimento di ADR.
In deroga all’art. 10 preleggi (secondo cui “le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto”), ma in analogia con quanto previsto dall’art. 3 co. 4 L. n. 247/2012 con riferimento alla pubblicazione del nuovo codice, deve ritenersi che anche per le relative modifiche al codice stesso il termine di vacatio legis sia di 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta, quindi nella specie venerdi 31 ottobre 2025.