La distinzione tra cliente e parte assistita1 è ricorrente nel codice deontologico (art. 11 co. 2 cdf, art. 13 cdf, art. 21 co. 4 cdf, art. 23 cdf, art. 24 cdf, art. 26 co. cdf, art. 27 commi 2-5-6 cdf, art. 28 commi 1 e 4 cdf, art. 29 co. 7 cdf, art. 31 co. 3 cdf, art. 33 commi 1 e 3 cdf, art. 34 cdf, art. 48 co. 3 cdf), tanto che dalla stessa ha preso nome il Titolo II del codice (“Rapporti con il cliente e la parte assistita”):
- “cliente” è chi conferisce l’incarico e si obbliga al pagamento del relativo compenso;
- “parte assistita” è il soggetto in favore del quale viene svolta l’attività professionale.
Le due figure possono anche coincidere, ma non necessariamente. Si pensi al mandato professionale conferito da un genitore (cliente) per l’assistenza legale di un minore (parte assistita); da un dominus direttamente al proprio domiciliatario o sostituto d’udienza; da un terzo per conto dell’interessato, ecc., fermo comunque il divieto di assumere incarichi tramite terzi quali agenzie o procacciatori d’affari in violazione del divieto di accaparramento della clientela ex art. 37 cdf2.