In questa puntata si discute della sentenza CNF n. 95/2024 che ha accolto il ricorso di un’avvocata contro il rigetto della sua richiesta di cancellazione dall’Albo. Nella specie, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari aveva negato la cancellazione a causa di un procedimento penale pendente. Il Consiglio Nazionale Forense, invece, stabilisce che il divieto di cancellazione si applica solo in presenza di procedimenti disciplinari, non penali, e che, in questo caso specifico, non vi erano ostacoli alla cancellazione al momento della richiesta. La sentenza dispone quindi la cancellazione dall’Albo con effetto retroattivo alla data della domanda. Il ragionamento si basa sull’interpretazione degli articoli 17 della legge n. 247/2012 e 37 del R.D.L. n. 1578/33.