In questa puntata si discute della sentenza n. 128/2024 del Consiglio nazionale forense, che rigetta il ricorso di un avvocato sospeso cautelarmente dall’esercizio della professione a seguito di indagini penali per falso in atto pubblico e truffa. Il CNF conferma la sospensione, ritenendo legittima l’applicazione dell’articolo 60 della legge 247/2012, in quanto la misura cautelare penale era definitiva e sussisteva un “strepitus fori”. Il ricorso si basava sulla rinuncia dell’avvocato all’appello cautelare in sede penale, ma il CNF ha stabilito che ciò non inficia la decisione disciplinare. La decisione del CNF si fonda sulla stabilità della misura cautelare penale, indipendentemente dalla sua attualità al momento del giudizio disciplinare.