In questa puntata parliamo di una recene sentenza del CNF (la n. 105 del 2025), la quale si è occupata di un caso interessante: incaricato di predisporre e depositare una querela per conto diun cliente, l’avvocato l’ha effettivamenbte predeisposta ma poi non l’ha depositata. Fin qui, sembrerebbe un normale inadempimento al mandato professionale, deontologicamente rilevante ai sensi dell’art. 26 cdf. Tuttavia, ciò che in questo caso rendono “particolare” l’illecito sono le ragioni addotte dall’incolpato a (pretesa) giudisticazione dell’illecito, ovvero il mancato deposito sarebbe dipeso dal fatto che la querela che era stato incaricato di depositare era totalmente infondata, temeraria, e addirittura a rischio calunnia. Tuttavia, pur convinto di ciò, l’avvocato non solo ha omesso di informare il cliente e dissuaderlo dal deposito della querela (come pure avrebbe dovuto fare ai sensi dell’art. 23 cdf) ma gli ha invece fornità informazioni false, raccontando di aver effettuato il deposito della querela, contrariamente al vero, quindi in violazione dell’art. 27 cdf.
Fonte:
https://codicedeontologico-cnf.it/