Il principio del ne bis in idem stabilisce il divieto per il giudice di pronunciarsi «due volte sulla medesima cosa», che presuppone una triplice identità: del soggetto (eadem personae), dell’oggetto (eadem res) e della ragione giuridica (eadem causa petendi).
Tale divieto è espressamente previsto per il giudizio penale (art. 649 c.p.p.), per quello civile (art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c.), per il diritto tributario (art. 163 T.U.I.R., art. 67 D.P.R. n. 600/1973).
In mancanza di una espressa previsione del divieto in sede disciplinare, occorre quindi chiedersi se ed in che misura il ne bis in idem si applichi anche dinanzi al CDD, giacché, in linea di massima, nel diritto amministrativo vale il principio della “inesauribilità del potere”, con la conseguenza che la chiusura di un primo procedimento amministrativo su una data questione non precluderebbe l’apertura di un nuovo procedimento sulla stessa questione.
Quanto sopra con l’avvertenza che, nel nostro ambito di indagine, il ne bis in idem riguarda due potenziali e distinti aspetti, uno interno e l’altro esterno al procedimento disciplinare, ovvero l’eventuale operatività del divieto in parola nel caso in cui per quel medesimo fatto:
1) l’incolpato sia stato già giudicato in sede disciplinare (ad es., con archiviazione dell’esposto);
2) l’incolpato sia stato già giudicato e condannato in sede penale (ad es., con sospensione dall’esercizio della professione ex art. 35 c.p.).
Con l’ulteriore avvertenza, peraltro, che in entrambi i suddetti casi il divieto presuppone l’eadem persona quindi non riguarda l’ipotesi in cui, anche dopo la condanna di un incolpato, un altro soggetto sia sottoposto a procedimento disciplinare per i medesimi fatti.
Con riferimento al primo dei due aspetti (rilevanza interna di una decisione disciplinare sul medesimo fatto deontologicamente rilevante imputabile ad un medesimo soggetto), la giurisprudenza è divisa.
Infatti, secondo un primo orientamento, il ne bis in idem è un principio di ordine pubblico processuale che non è “esportabile” nei procedimenti amministrativi, ontologicamente diversi, sicché non trova applicazione nei procedimenti disciplinari avanti ai Consigli territoriali forensi (CNF n. 108/2024, CNF n. 290/2023, Cass. n. 10852/2021, CNF n. 187/2021, CNF n. 17/2021).
Invece, altro orientamento ritiene che, ai sensi degli art. 6 CEDU, art. 4 Prot. 7 CEDU, art. 50 Carta di Nizza (direttamente applicabili ex art. 117 Cost.) nonché alla luce del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione (art 97 Cost.), il principio del ne bis in idem si applica anche al procedimento disciplinare dinanzi al CDD, tanto che la preclusione all’esercizio dell’azione disciplinare discende dalla semplice coesistenza di due procedimenti per i medesimi fatti, ancorché non si sia ancora formato il giudicato nell’ambito del più remoto dei due (CNF n. 482/2024, CNF n. 36/2024, CNF n. 346/2023, CNF n. 332/2023, CNF n. 194/2023, Cass. n. 35462/2021, Cass. n. 9547/2021, Cass. n. 24896/2020, Cass. n. 2506/2020, Cass. n. 29878/2018, Cass. n. 9910/2018, CNF n. 273/2016, CNF n. 270/2015, CNF n. 142/2015, Cass. n. 25368/2014, CNF n. 125/2014, Cass. n. 16283/2010). In quest’ultimo caso, peraltro, la pendenza contemporanea di più procedimenti a carico di uno stesso soggetto per i medesimi fatti sarebbe preclusa dai principi in tema di competenza, la quale spetta -secondo il criterio della prevenzione- al CDD che abbia per primo iscritto la notizia nel registro riservato di cui all’art. 58 L. n. 247/2012 (art. 51 co. 2 L. n. 247/2012; art. 4 co. 3 Reg. CNF n. 2/2014).
In ogni caso, ove ritenuto ammissibile anche in sede amministrativa sanzionatoria, il principio del ne bis in idem:
– non opera con riferimento alle decisioni in rito, che cioè non abbiano valutato il merito dell’incolpazione (Cass. n. 19526/2018, CNF n. 222/2017, CNF n. 205/2017, CNF n. 146/2015);
– non può aversi tra procedimento cautelare e procedimento disciplinare e rispettive decisioni (CNF n. 482/2024)
– non riguarda la delibera di archiviazione dell’esposto disciplinare, che non è idonea ad assumere autorità di giudicato, con conseguente possibilità di riapertura del procedimento in presenza di elementi o accertamenti nuovi, o comunque idonei a dare nuovo impulso alla procedura, senza peraltro bisogno di una previa esplicita revoca dell’archiviazione stessa (CNF n. 102/2024, CNF n. 2/2021, CNF n. 102/2018, CNF n. 84/2017, CNF n. 63/2017, CNF n. 5/2017, CNF n. 133/2016, CNF n. 253/2015, CNF n. 251/2015, CNF n. 161/2015, CNF n. 81/2015, CNF n. 76/2015, CNF n. 51/2014, CNF n. 208/2012);
– non riguarda la recidiva specifica, cioè allorché l’incolpato reiteri il comportamento per il quale sia stato in precedenza sanzionato (CNF n. 28/2024, CNF n. 290/2023, CNF n. 237/2023, Cass. n. 2506/2020, CNF n. 13/2019, CNF n. 243/2017).
Invece, con riferimento al secondo dei due aspetti (rilevanza esterna di una decisione penale sul medesimo fatto deontologicamente rilevante imputabile ad un medesimo soggetto), la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il cumulo tra sanzioni penali e deontologiche non contrasti con il principio del ne bis in idem, giacché la doppia affermazione di responsabilità, in sede penale ed amministrativa per l’identico fatto, è conforme ai principi della convenzione CEDU, stante la diversa natura ed i diversi fini del processo penale e del procedimento disciplinare, nel quale ultimo il bene tutelato è l’immagine della categoria, quale risultato della reputazione dei suoi singoli appartenenti (CNF n. 26/2024, CNF n. 328/2023, CNF n. 206/2022, Cass. n. 35462/2021, Cass. n. 24896/2021, CNF n. 143/2021, CNF n. 29/2021, CNF n. 14/2021, CNF n. 120/2019, Cass. n. 29878/2018, CNF n. 74/2017). Peraltro, la circostanza che i fatti addebitati all’incolpato, costituendo ipotesi di reato, siano stati puniti dal giudice penale, oltre a non determinare una sorta di preclusione in forza di un preteso ne bis in idem, non comporta neppure un più mite trattamento in sede disciplinare (Cass. n. 6548/2025).