In una recente sentenza, il CNF affronta un tema che -a mia memoria- è inedito nella giurisprudenza del procedimento disciplinare, giacché per prima affronta e risolve -a mio parere, condivisibilmente- il problema della applicabilità o meno dell’istituto del’accompagnamento coattivo nei procedimenti dinanzi al CDD.

Al quesito, la sentenza n. 157/2023 (pres. F. Napoli, rel. P. Carello) dà risposta negativa, e lo fa con due argomenti convergenti: sia perché l’istituto in parola riguarda i procedimenti giurisdizionali e non amministrativi (ancorché giustiziali, come appunto quelli dinanzi al CDD), sia perché manca in proposito una previsione normativa che attribuisca espressamente tale potere ai CDD.

Tale seconda argomentazione è di particolare rilievo, perché implicitamente -ma chiaramente- esclude che possa in tal caso farsi applicazione analogica o estensiva delle norme del cpp, magari in forza del rinvio contenuto nell’art. 59 lett. n L. n. 247/2012 (“per quanto non specificatamente disciplinato dal presente comma, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.”).

Tale argomento, peraltro, trova indiretto conforto con quanto si ritiene a proposito degli arbitri, ai quali è parimenti precluso disporre l’accompagnamento coattivo dei testi (dovendo essi ricorrere all’intervento del presidente del tribunale ex art. 816 cpc): anche gli arbitri, seppur inquadrati dallo stesso cpc in una sorta di procedimento paragiurisdizionale (come quello dei CDD), tanto che possono addirittura sollevare anche qlc dinanzi alla Consulta, non possono tuttavia disporre l’accompagnamento coattivo dei testi perché tale potere non gli può essere riconosciuto tramite interpretazioni estensive di sorta, ma gli dovrebbe essere espressamente attribuito dalla legge. E, del resto, ciò è proprio quanto avvenuto – con la riforma Cartabia – con riferimento al loro nuovo potere di emanare provvedimenti cautelari (nuovo art. 818 cpc), prima parimenti escluso.

Insomma, in mancanza di una previsione espressa, non può farsi ricorso al cpp, perché l’applicazione estensiva delle norme di rito penale al procedimento “giustiziale” del CDD è un’operazione da effettuare con grande prudenza, come appunto più volte affermato dalla giurisprudenza: Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sacco), sentenza n. 115 del 25 giugno 2022; Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Stoppani), sentenza n. 19 del 22 marzo 2022; Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Stoppani), sentenza n. 16 del 22 marzo 2022; Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 205 del 22 novembre 2021; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 86 del 30 aprile 2021.

👉 Archivio NL

✔️ Privacy policy