Ai sensi dell’art. 59 co. 1 lett. d) n. 3 L. n. 247/2012 e dell’art. 21 co. 2 lett. c) Reg. CNF n. 2/2014, “l’incolpato può essere assistito da un difensore”, con la precisazione che:
- la nomina in parola può riguardare, al massimo, un difensore (per tutte, Cass. n. 28468/2022), sicché l’eventuale successiva nomina di un ulteriore difensore è improduttiva di effetti, a meno che la nuova procura non revochi espressamente la precedente (CNF n. 139/2024);
- in ogni caso, cioè qualora l’iscritto non abbia provveduto alla nomina dell’avvocato ovvero questo mandato sia successivamente venuto meno per revoca o rinuncia, non sussiste l’obbligo di nominargli un difensore d’ufficio (per tutte, CNF n. 389/2016).
Ciò premesso, ad avviso di chi scrive, la nomina del difensore da parte dell’avvocato o praticante sottoposto a procedimento disciplinare deve farsi per iscritto, con atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità, giacché:
- ancorché il contratto di mandato, ivi compreso quello professionale, sia a forma libera (art. 2230 cc), per la procura alle liti è invece espressamente prevista la forma scritta ad substantiam (art. 122 cpp e art. 83 cpc, rispettivamente applicabili in sede disciplinare dinanzi al CDD ex art. 59 co. 1 lett. n L. n. 247/2012, art. 10 co. 4 Reg. CNF n. 2/2014, e dinanzi al CNF ex art. 37 co. 1 L. n. 247/2012);
- la delega orale riguarda la mera sostituzione in giudizio (art. 14 co. 2 L. n. 247/2012).
Infine, parimenti per iscritto deve farsi l’elezione di domicilio, a pena di nullità con scrittura privata (art. 47 cc e art. 141 cpc) ovvero con atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 162 cpp), rispettivamente applicabili ai giudizi dinanzi al CNF e al CDD secondo le su richiamate norme di rinvio.