No, il sostituto dell’incolpato all’udienza davanti al CNF non è tenuto ad essere cassazionista. Infatti, l’art. 73, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 prevede che l’incolpato può farsi assistere da un avvocato iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, senza alcuna specifica indicazione circa la necessità che l’avvocato sia cassazionista. Tuttavia, l’avvocato che assiste l’incolpato all’udienza davanti al CNF deve essere munito di procura speciale, ovvero di un mandato espressamente conferito per la fase di gravame in via autonoma e successiva alla decisione da impugnarsi, non potendosi fare riferimento a precedenti procure, quindi anche rilasciate per ogni fase e grado del giudizio (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 33 del 25 febbraio 2020). [la fonte normativa citata è errata, mentre quella giurisprudenziale non è pertinente]