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Risposta breve
Va trasmessa la delibera di archiviazione completa di motivazione: non è sufficiente il solo dispositivo, neppure per i destinatari che non sono legittimati all’impugnazione.

Perché

  • La legge richiede che l’archiviazione sia “disposta con delibera motivata” e che tale delibera sia comunicata ai destinatari indicati: COA di iscrizione, iscritto interessato e soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito. La norma parla di “comunicazione”, non di “notifica” tecnica, ma l’oggetto della comunicazione è pur sempre la delibera motivata; inviare il solo dispositivo non soddisfa l’obbligo legale. Riferimenti: art. 58, comma 4, L. 31 dicembre 2012, n. 247.
  • Il Regolamento CNF n. 2/2014 ribadisce la necessità di una motivazione dell’archiviazione “in qualunque fase” del procedimento disciplinare. Riferimento: art. 19 Reg. CNF n. 2/2014.
  • La giurisprudenza del CNF qualifica il controllo sull’archiviazione come sindacato sulla “sufficienza e adeguatezza” della motivazione adottata a fondamento della manifesta infondatezza; ciò presuppone che la motivazione esista e sia conoscibile. Riferimento: CNF, sent. n. 353 del 7 ottobre 2024. È ammessa, ove ricorrano i presupposti, la motivazione per relationem, purché gli atti richiamati siano individuati con precisione e resi disponibili all’interessato. Riferimento: CNF, sent. n. 29 del 20 febbraio 2021.
  • L’esponente ha diritto alla comunicazione della delibera (motivata), ma non è legittimato a impugnare l’archiviazione; la legittimazione spetta al P.M. e al COA. Riferimenti: art. 58 L. 247/2012; CNF, sentt. n. 377 del 21 ottobre 2024; n. 347 del 27 settembre 2024; n. 385 del 25 ottobre 2024; nonché, in tema di inammissibilità dell’impugnazione dell’archiviazione da parte del segnalato/incolpato prosciolto, CNF, sent. n. 151 del 24 aprile 2024.

Precisazioni operative

  • Forma: è sufficiente la comunicazione formale (di regola via PEC). Riferimento: art. 58, comma 4, L. 247/2012.
  • Destinatari: COA di iscrizione, iscritto interessato e soggetto che ha presentato la notizia di illecito; se l’iscritto ha nominato un difensore nel procedimento, la delibera va trasmessa anche al difensore per garantire il diritto di difesa. Riferimenti: art. 58, comma 4, L. 247/2012; art. 19 Reg. CNF n. 2/2014.
  • Conseguenze: l’eventuale comunicazione priva di motivazione integra vizio dell’atto (difetto di motivazione) che può condurre all’annullamento in sede di reclamo/impugnazione da parte dei soggetti legittimati.

Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF: https://codicedeontologico-cnf.it