No, alla richiesta di iscrizione all’albo non si applica il silenzio assenso. Il comma 7 dell’art. 17 della Legge n. 247/2012 prevede la possibilità per l’interessato di ricorrere al Consiglio Nazionale Forense avverso il silenzio serbato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati sulla domanda di iscrizione all’albo, facoltà da esercitarsi nel termine di 10 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda. Conseguentemente, non trova applicazione la disciplina del silenzio assenso di cui all’art. 20 della Legge n. 241/1990, giacché la legge professionale disegna sul punto un sistema speciale e del tutto incompatibile con la disciplina generale.