Sì, secondo l’art. 8 del D.Lgs. n. 96/2001, l’avvocato che agisce di intesa con l’avvocato stabilito deve essere incluso nella procura alle liti. In altre parole, se un avvocato stabilito agisce in collaborazione con un altro avvocato, quest’ultimo deve essere espressamente indicato nella procura alle liti conferita dal cliente. Questo è necessario per garantire la corretta rappresentanza della parte in giudizio e per evitare eventuali problemi di natura disciplinare.


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