Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, l’incolpato, in ragione della sua qualità e della sua competenza tecnica, è legittimato all’autodifesa, sicchè, ove nel corso dell’udienza avanti il Consiglio territoriale lo stesso resti privo dell’eventuale difensore (ad es., per rinuncia al mandato), non è necessario disporre senz’altro il rinvio dell’udienza per consentire la nomina di altro difensore, né sussiste l’obbligo di nominargli un difensore d’ufficio ove non abbia provveduto alla difesa personale (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 389).


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