La sentenza di riabilitazione, di per sé, non è sufficiente per ottenere la reiscrizione all’albo forense. Infatti, la riabilitazione, pur estinguendo le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, non impedisce l’operatività delle ulteriori conseguenze prodottesi autonomamente sul piano amministrativo, quali la valutazione dei requisiti soggettivi occorrenti per l’iscrizione o quelle di tipo disciplinare, né vale ad escludere la storicità dei fatti e la loro negativa valenza in ordine alla considerazione dell’affidabilità del soggetto in relazione alla previsione della sua inclinazione ad un corretto svolgimento della professione forense (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 ottobre 2016, n. 324).

Pertanto, se sei stato radiato dall’albo forense a seguito di una condanna penale, dovrai fornire elementi che dimostrino che, nel periodo trascorso dalla radiazione, il tuo comportamento è stato improntato al recupero dei requisiti previsti dall’art. 17 della legge n. 247/2012, nonché dimostrare la tua affidabilità in relazione alla previsione della tua inclinazione ad un corretto svolgimento della professione forense. Successivamente, potrai presentare la domanda di reiscrizione all’albo, che verrà valutata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente.


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