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Ecco, in sintesi, le modifiche agli artt. 48, 50, 51 e 61 del Codice deontologico forense (Titolo IV) pubblicate in G.U. Serie Generale n. 202 del 1 settembre 2025 e in vigore dal 1 novembre 2025 (vacatio legis di 60 giorni): riferimenti al Comunicato CNF – delibera n. 636 assunta nella seduta amministrativa del 21 marzo 2024.

  • Art. 48 CDF (Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega) • Inserito/novellato il comma 3: l’avvocato non deve consegnare al cliente o alla parte assistita la corrispondenza “riservata” di cui al comma 1; può consegnarla, in caso di cessazione del mandato, al collega subentrante, anch’egli tenuto al dovere di riservatezza. Riferimento: G.U. n. 202/2025, cod. redaz. 25A04804 (art. 48, co. 3). (gazzettaufficiale.it)
  • Art. 50 CDF (Dovere di verità) • Inserito/novellato il comma 6: nelle istanze o richieste sul medesimo fatto, l’avvocato deve indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto, di cui sia a conoscenza. Riferimento: G.U. n. 202/2025 (art. 50, co. 6). (gazzettaufficiale.it)
  • Art. 51 CDF (La testimonianza dell’avvocato) • Novellato il comma 2: l’avvocato deve astenersi dal deporre sul contenuto di colloqui riservati con colleghi, sulla corrispondenza riservata e sulla corrispondenza contenente proposte transattive e relative risposte intercorsa con i colleghi. Riferimento: G.U. n. 202/2025 (art. 51, co. 2). (gazzettaufficiale.it)
  • Art. 61 CDF (Arbitrato) • Comma 3: non si può accettare la nomina ad arbitro se una delle parti è assistita, o lo è stata negli ultimi due anni, da un professionista socio/associato/del medesimo studio o che collabori in modo non occasionale; in ogni caso occorre comunicare per iscritto alle parti ogni circostanza e rapporto con i difensori idonei a incidere sull’indipendenza, al fine di ottenere il loro consenso all’incarico. (gazzettaufficiale.it) • Comma 5, lett. d): obbligo di rendere con chiarezza e lealtà le dichiarazioni di cui all’art. 813 c.p.c. (in tema di indipendenza/imparzialità degli arbitri). (gazzettaufficiale.it) • Comma 7: estensione dei divieti di rapporti professionali anche ai soci, agli associati, ai professionisti che esercitino nei medesimi locali o collaborino professionalmente in modo non occasionale. (gazzettaufficiale.it)

Ulteriori coordinate:

  • Le modifiche fanno parte del più ampio intervento sul Titolo IV, la cui titolazione è ora “Doveri dell’avvocato nel processo e nei procedimenti di risoluzione alternativa e complementare delle controversie”, ed è stato introdotto l’art. 62-bis sulla negoziazione assistita (con relative sanzioni). Riferimento: G.U. n. 202/2025 (cod. redaz. 25A04804). (gazzettaufficiale.it)
  • Entrata in vigore: 1 novembre 2025 (decorsi 60 giorni dalla pubblicazione in G.U.; cfr. anche art. 73 CDF). (gazzettaufficiale.it)

Fonti ufficiali e consultazioni:

Se desideri, posso riportarti anche il testo vigente integrale dei commi modificati o la tabella di raffronto “prima/dopo” diffusa dagli Ordini. (ordineavvocatirovereto.it)