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1. PRINCIPIO FONDAMENTALE

La mera condivisione dei locali non integra, di per sé, conflitto di interessi sanzionabile, salvo che tra gli avvocati vi sia una stabile collaborazione professionale, ovvero si tratti di componenti della stessa società o associazione professionale.


2. NORMATIVA E GIURISPRUDENZA

Art. 24, comma 5, Codice Deontologico Forense:

L’avvocato deve astenersi dall’accettare il mandato qualora il legale avversario faccia parte della propria società o associazione professionale ovvero eserciti negli stessi locali e vi collabori professionalmente in maniera non occasionale.

  • Rispetto al passato: a differenza del previgente art. 37 CDF, ora la collaborazione deve essere continuativa e non occasionale.
  • CNF, sent. n. 279/2024 (pres. f.f. Napoli, rel. Palma):
    > “L’obbligo di astensione sussiste solo in caso di collegamento professionale stabile e non per la mera coabitazione logistica, che va provata oltre ogni ragionevole dubbio…”
  • Non sono sufficienti: condivisione di telefono, servizi di posta elettronica ordinaria, segreteria o altre risorse logistiche neutre, ove non vi sia un rapporto professionale stabile (CNF n. 279/2024).

Collaborazione Professionale Non Occasionale

Deve essere provata concretamente (rapporto associativo, società, studio associato o consuetudinaria collaborazione nella trattazione delle pratiche/affari).
Non basta l’amicizia, l’affitto condiviso, occasionali aiuti professionali.


3. PRESUNZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI

Vi è presunzione assoluta di conflitto di interessi:

  • Quando i due avvocati sono parte della stessa associazione, società, o struttura organizzativa stabile (CNF, sent. n. 165/2013).
  • Quando vi sia una collaborazione abituale, sistematica e non occasionale tra i due avvocati che difendono parti in conflitto nello stesso procedimento.

L’autorizzazione del cliente a superare il conflitto non ha nessun effetto: il divieto ha natura indisponibile e tutela la “fiducia” e l’immagine della categoria.


4. OGGETTO DELLA TUTELA

La disciplina mira non solo a evitare il conflitto concreto, ma anche la apparenza del conflitto, cioè la fiducia sociale nella imparzialità effettiva e nell’indipendenza degli avvocati.


5. APPLICAZIONE GIURISPRUDENZIALE

  • CNF, sent. n. 279/2024:
    • Esclude l’obbligo di astensione quando manca una reale collaborazione tra coabitanti nei locali.
    • L’uso comune di servizi non è elemento idoneo, né la mera amicizia.
  • CNF, sent. n. 165/2013:
    • Sussiste conflitto anche solo potenziale “allorché il collegamento tra due avvocati patrocinanti parti aventi interessi configgenti sia riconducibile a rapporto associativo o anche al semplice uso degli stessi locali ove sia allegata una collaborazione sistematica”.

6. MASSIMA OPERATIVA

Il semplice fatto che due avvocati condividano locali non comporta, di per sé, la sussistenza di un conflitto di interessi, presupposto invece da una collaborazione stabile, non occasionale, da accertarsi caso per caso. È invece vietata l’assunzione di incarichi in conflitto da parte di membri della stessa associazione o società professionale, o in caso di collaborazione sistematica (art. 24 co. 5 CDF; CNF nn. 279/2024, 165/2013).


I testi integrali delle sentenze citate sono disponibili su https://codicedeontologico-cnf.it. Se desideri esempi specifici di casi giudicati o di massime attinenti, chiedi pure.