Valutazione sintetica
- Condotta illecita. Il co‑difensore che, con elezione di domicilio presso il dominus, invii una PEC al collega avversario per sollecitare una transazione senza informare né il dominus né gli assistiti, viola:
- art. 46, comma 6 CDF: in difesa congiunta occorre consultare il co‑difensore su ogni scelta processuale e informarlo dei colloqui con il comune assistito; sanzione: avvertimento. (ordineavvocatitrani.it)
- art. 47 CDF: obbligo reciproco di tempestive istruzioni e informazioni tra collega “corrispondente/domiciliatario” e collega che affida l’incarico; se si giunge a definire direttamente una transazione senza informarlo, scatta il divieto del comma 3 (sanzione: censura). Anche il solo “avviare/sollecitare” trattative senza informarlo contrasta con i commi 1 e 4 (sanzione: avvertimento). (ordineavvocatitrani.it)
- doveri verso il cliente: l’omessa informazione su iniziative rilevanti integra violazione dei doveri di informazione ex art. 27 CDF, come più volte ribadito dal CNF. (officeadvice.net)
- Ulteriori profili da presidiare:
- art. 41 CDF non si applica qui (la PEC è al collega avversario, non alla parte), ma si ricorda che i contatti diretti con la controparte assistita sono vietati salvo tassative eccezioni e con obbligo di informare il collega avversario. (codicedeontologico-cnf.it)
- la corrispondenza tra colleghi con proposte transattive non è producibile in giudizio (art. 48 CDF), salvo eccezioni; buona prassi qualificarla “riservata”. (ordineavvocatitrani.it)
Cosa fare correttamente
- Concordare preventivamente col dominus ogni iniziativa negoziale e tenerlo costantemente informato, documentando le comunicazioni interne (artt. 46, co. 6, e 47 CDF). (ordineavvocatitrani.it)
- Informare tempestivamente gli assistiti circa l’avvio di trattative e i relativi sviluppi (art. 27 CDF). (officeadvice.net)
- Quando si scrive al collega avversario su ipotesi transattive, inviare PEC con dicitura “riservata” e rispettare i limiti dell’art. 48 CDF. (ordineavvocatitrani.it)
Riferimenti essenziali
- Codice Deontologico Forense: artt. 27 (doveri di informazione), 41 (rapporti con parte assistita da collega), 46, co. 6 (difesa congiunta), 47 (obbligo di istruzioni/informazioni al collega), 48 (corrispondenza tra colleghi). (ordineavvocatitrani.it)
- CNF, sent. 14 aprile 2016, n. 79 (contatti diretti con la controparte: divieto e limiti). (codicedeontologico-cnf.it)
- CNF, sent. 25 luglio 2016, n. 215 (divieto di produrre proposte transattive scambiate tra colleghi). (codicedeontologico-cnf.it)
Le sentenze e i pareri per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it.