1. NATURA E MOMENTO DI CONSUMAZIONE DELL’ILLECITO
- L’omesso invio del Modello 5 costituisce illecito disciplinare permanente:
La giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense è consolidata nel ritenere che l’illecito si protrae finché perdura l’omissione e cessa solo nel momento in cui l’avvocato provvede all’invio del/dei Modello/i 5.
> “L’omesso invio del Modello 5 a Cassa Forense costituisce condotta illecita di natura permanente, sicché il dies a quo prescrizionale inizia a decorrere dalla data in cui cessa la condotta omissiva, e cioè dal momento in cui l’avvocato invia la dichiarazione”
(CNF, sentenza n. 435/2024; n. 407/2024; n. 124/2024; n. 177/2021; n. 161/2016).
2. PRESCRIZIONE
- La prescrizione dell’azione disciplinare decorre dal momento della regolarizzazione (invio del Modello 5), non dal mancato invio originario né dalla “scoperta” dell’omissione.
> “Il termine di prescrizione decorre dalla regolarizzazione dell’adempimento, ossia dall’invio tardivo del Modello 5”
(CNF, sentenza n. 435/2024; n. 407/2024).
3. RILEVANZA DELLA REGOLARIZZAZIONE POSTERIORE
- L’invio tardivo NON scrimina l’illecito disciplinare:
> “La regolarizzazione postuma dell’invio del Modello 5 comporta la cessazione della permanenza dell’illecito e quindi fa decorrere il termine di prescrizione, ma NON esclude la rilevanza disciplinare della precedente omissione.”
(CNF, sentenza n. 152/2013; n. 161/2016; n. 435/2024). - La condotta resta sanzionabile* secondo la gravità, la reiterazione, l’eventuale dolo o colpa dell’inadempimento (CNF, sent. n. 177/2021; n. 423/2024).
4. REITERAZIONE
- La reiterazione del comportamento configura una circostanza aggravante, ai sensi dell’art. 22 CDF, come ripetuta, sistematica violazione degli obblighi previdenziali (CNF, sent. n. 423/2024; n. 177/2021; n. 435/2024).
- Vi può essere applicazione di sanzioni più gravi, con sospensione disciplinare anche di durata rilevante.
MASSIMA OPERATIVA
L’avvocato che omette ripetutamente l’invio del Modello 5 a Cassa Forense e vi provvede solo dopo l’avvio del procedimento disciplinare, commette illecito deontologico permanente fino alla regolarizzazione; la prescrizione decorre solo da quest’ultima data. L’invio tardivo non esclude la responsabilità disciplinare, mentre la reiterazione aggrava la posizione ai fini sanzionatori.
(cfr. CNF, sentenze n. 435/2024, n. 407/2024, n. 423/2024, n. 177/2021, n. 161/2016)