Sì, c’è stato un contrasto giurisprudenziale a proposito dello strepitus fori come presupposto della sospensione cautelare degli avvocati. In particolare, alcuni giudici di merito avevano interpretato lo strepitus fori in modo estremamente ampio, ritenendo che la sospensione cautelare dovesse essere disposta ogni volta che l’imputato avvocato fosse coinvolto in un procedimento penale di una certa rilevanza mediatica, indipendentemente dalla concretezza e attualità della lesione al decoro e alla dignità della professione. Altri giudici, invece, avevano adottato un’interpretazione più restrittiva, ritenendo che lo strepitus fori dovesse essere valutato in modo rigoroso e che la sospensione cautelare dovesse essere disposta solo in presenza di una lesione effettiva e concreta al decoro e alla dignità della professione. Il Consiglio Nazionale Forense ha cercato di dirimere il contrasto giurisprudenziale con la sentenza n. 70 del 24 giugno 2020, affermando che lo strepitus fori deve essere valutato in modo oggettivo, concreto, rilevante e attuale, e che la sospensione cautelare non può essere disposta automaticamente o di diritto solo in presenza di imputazioni penali di una certa rilevanza mediatica, ma deve essere sempre motivata e giustificata dalla lesione effettiva e concreta al decoro e alla dignità della professione.


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