Una sentenza significativa a riguardo è quella del Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 244 del 14 novembre 2023. Questa decisione affronta il tema della delimitazione dei poteri del Consigliere Istruttore rispetto a quelli della Sezione disciplinare nell’ambito del procedimento disciplinare forense.

Secondo questa sentenza, il Consigliere Istruttore ha il compito di proporre alla sezione la richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione. Tuttavia, tale compito rappresenta un potere di impulso, mentre il potere di deliberazione rimane in capo alla sezione competente, che può modificare la portata e il contenuto degli addebiti da contestare. Inoltre, la sezione ha la facoltà di riqualificare il capo di incolpazione anche in sede di decisione disciplinare, a condizione che l’incolpato sia stato messo nella condizione di difendersi e che non vi sia stata una violazione del principio del contraddittorio o dei diritti della difesa. Questo perché devono rimanere immutati gli elementi essenziali e la materialità del fatto contestato.

In questo modo, la sentenza del CNF chiarisce che, pur avendo il Consigliere Istruttore un ruolo importante nella fase istruttoria, le decisioni finali sulla qualificazione e la contestazione degli addebiti spettano alla sezione disciplinare.

La sezione competente ha il potere di rigettare la richiesta di archiviazione formulata dal Consigliere Istruttore, imponendo così l’adozione del capo di incolpazione e la citazione a giudizio dell’incolpato. Secondo l’art. 19 del Regolamento CNF 2/2014, la sezione competente può disporre l’archiviazione accogliendo la richiesta del Consigliere Istruttore o rigettando la stessa. Nel caso in cui la richiesta di archiviazione venga rigettata, la sezione decide di procedere con l’approvazione del capo di incolpazione. In tale contesto, la decisione della sezione prevarica l’indicazione del Consigliere Istruttore e segue il procedimento disciplinare verso la fase successiva.


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