Il dovere di fedeltà degli avvocati (art. 10 cdf) e quello dei coniugi (art. 143 cc) presentano alcune analogie, ma anche importanti differenze.
Analogie:
– In entrambi i casi, il dovere di fedeltà implica l’obbligo di adempiere con lealtà e sincerità gli impegni assunti.
– In entrambi i casi, il dovere di fedeltà implica l’obbligo di tutelare gli interessi della parte assistita o del coniuge, rispettando le leggi e i principi etici della professione o del matrimonio.
Differenze:
– Il dovere di fedeltà degli avvocati è un dovere professionale, mentre quello dei coniugi è un dovere coniugale.
– Il dovere di fedeltà degli avvocati riguarda l’attività professionale svolta nell’interesse del cliente, mentre quello dei coniugi riguarda la relazione coniugale e la fedeltà emotiva e sessuale.
– Il dovere di fedeltà degli avvocati è regolamentato dal Codice Deontologico Forense, mentre quello dei coniugi è regolamentato dal Codice Civile.
In sintesi, sebbene entrambi i doveri implicano l’obbligo di adempiere con lealtà e sincerità gli impegni assunti e di tutelare gli interessi della parte assistita o del coniuge, il dovere di fedeltà degli avvocati è un dovere professionale che riguarda l’attività svolta nell’interesse del cliente, mentre quello dei coniugi è un dovere coniugale che riguarda la relazione coniugale e la fedeltà emotiva e sessuale.


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