In sintesi, il COA deve svolgere un’istruttoria minima e rendere un parere motivato, fondato su fatti specifici, che aiuti gli organi della magistratura (sezione autonoma del Consiglio giudiziario e CSM) nelle loro valutazioni.
Cosa deve fare il COA, in concreto
- Istruttoria sulla condotta e sull’idoneità: verificare la posizione disciplinare dell’iscritto e ogni fatto specifico che possa incidere sull’idoneità a svolgere funzioni onorarie (es. condotte che mettano in dubbio indipendenza, equilibrio o adeguata preparazione). Il parere deve indicare “fatti specifici” rilevanti ai fini dell’idoneità e, se del caso, evidenziare situazioni oggettive di possibile esercizio non indipendente della funzione. Questo è richiesto espressamente per la conferma nell’incarico dal D.Lgs. 116/2017 (art. 18, come integrato: il giudizio della sezione autonoma tiene conto “del parere del consiglio dell’ordine territoriale … nel quale sono indicati i fatti specifici incidenti sull’idoneità”, con particolare riguardo a indipendenza, equilibrio e preparazione). (edizionieuropee.it)
- Verifica delle incompatibilità e dei conflitti: accertare l’assenza, o segnalare la presenza, di situazioni vietate dall’art. 5 D.Lgs. 116/2017 (come modificato dalla L. 15 aprile 2025, n. 51), in particolare il divieto per l’avvocato/praticante abilitato di svolgere funzioni onorarie in uffici compresi nel circondario in cui egli, i suoi associati, i soci della STP o determinati congiunti esercitano la professione; e i divieti di assegnazione dove parenti/affini/coniuge/convivente esercitano la professione forense. Anche queste risultanze vanno riportate nel parere. (normattiva.it)
- Forma e motivazione del parere: deliberare un parere espresso in modo chiaro e motivato, che non si limiti a formule di stile ma riporti elementi oggettivi emersi dall’istruttoria (eventuali precedenti disciplinari, segnalazioni qualificate, composizione/luoghi dello studio, legami personali/professionali rilevanti nel distretto interessato, ecc.). La necessità di un apporto informativo “qualificato” dell’Ordine è prevista dalla disciplina sulla conferma (D.Lgs. 116/2017, art. 18 e 30‑quinquies) e, per l’accesso, discende dalla legge‑delega (L. 57/2016) che impone alla sezione autonoma di istruire e valutare le domande “previa acquisizione del parere dell’organo istituzionale al quale l’istante risulti eventualmente iscritto”. (edizionieuropee.it)
- Trasmissione tempestiva alle autorità competenti: inviare il parere alla sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario del distretto, che lo utilizza per il proprio giudizio (poi il CSM delibera e il Ministro dispone). La competenza e il ruolo della sezione autonoma sono fissati nel D.Lgs. 25/2006 (come modificato) e nella riforma del 2017/2025. (edizionieuropee.it)
- Segnalazioni ex art. 11-bis D.Lgs. 160/2006: inoltrare eventuali segnalazioni “riferite a fatti specifici incidenti sulla professionalità”, che il sistema delle valutazioni (anche per i magistrati onorari confermati) prevede espressamente possano provenire dal Consiglio dell’Ordine. Tali segnalazioni confluiscono nel fascicolo valutativo presso la sezione autonoma del Consiglio giudiziario. (jurinote.it)
Quando serve questo parere
- Accesso (fase di nomina/tirocinio): il parere del COA è acquisito nella fase istruttoria della sezione autonoma del Consiglio giudiziario ai sensi della legge‑delega L. 57/2016 (art. 1, co. 1, lett. e). (edizionieuropee.it)
- Conferma/valutazioni periodiche: il D.Lgs. 116/2017 prevede che, per la conferma e per la successiva “valutazione quadriennale dell’idoneità professionale”, si tengano conto del parere del COA e delle segnalazioni del COA ex D.Lgs. 160/2006. (edizionieuropee.it)
Riferimenti utili (selezione)
- D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, in particolare art. 5 (incompatibilità, come modificato dalla L. 15 aprile 2025, n. 51) e art. 18/30‑quinquies (parere del COA e valutazioni di idoneità). (normattiva.it)
- L. 28 aprile 2016, n. 57 (delega): la sezione autonoma del Consiglio giudiziario “istruisce e valuta, previa acquisizione del parere dell’organo istituzionale al quale l’istante risulti eventualmente iscritto”. (edizionieuropee.it)
- D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, art. 11‑bis (segnalazioni dei COA sui fatti specifici incidenti sulla professionalità). (jurinote.it)
- D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25, art. 10 (sezione autonoma per i magistrati onorari nei Consigli giudiziari). (edizionieuropee.it)
Giurisprudenza CNF collegata (per il quadro deontologico dell’avvocato che sia anche magistrato onorario)
- CNF, sent. 5 maggio 2021, n. 98: lo svolgimento di funzioni onorarie non esonera dagli obblighi formativi forensi. (codicedeontologico-cnf.it)
- CNF, sent. 23 dicembre 2017, n. 230: la potestà disciplinare forense convive con quella “di appartenenza” del magistrato onorario; non c’è esclusione di giurisdizione disciplinare forense. (codicedeontologico-cnf.it)
- CNF, sent. 29 novembre 2012, n. 169: dovere di astensione del magistrato onorario/avvocato dalle cause dei colleghi di studio (profilo di lealtà e correttezza). (codicedeontologico-cnf.it)
Se ti serve, posso condividere un modello di delibera di parere COA con check‑list dei controlli (incompatibilità ex art. 5, composizione studio/sedi, precedenti disciplinari, legami rilevanti nel distretto, ecc.).
Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it
L’ORDINE DEVE FARE UN CONTROLLO PER VERIFICARE SE L’ISCRITTO SIA IN REGOLA CON LA FORMAZIONE?
Sì, in via generale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati deve vigilare sull’assolvimento dell’obbligo di formazione continua degli iscritti e può rilasciare l’attestato di regolarità, perché la legge e il regolamento CNF gli attribuiscono espressamente questa funzione. In particolare:
- base normativa: art. 11 L. 247/2012 (obbligo di formazione continua) e art. 29, lett. i), L. 247/2012 (il COA “svolge i compiti indicati nell’articolo 11 per controllare la formazione continua”). (normattiva.it)
- regolamento CNF n. 6/2014: disciplina modalità e attestazione; i COA, tra l’altro, rilasciano l’attestato ex art. 25 e vigilano sull’adempimento. (avvocatigorizia.it)
- prassi CNF: pareri che chiariscono quando e come rilasciare l’attestato (es. COA Monza 2024; COA Monza 2017) e che l’assolvimento dell’obbligo è condizione per taluni elenchi (difese d’ufficio, patrocinio a spese dello Stato). (codicedeontologico-cnf.it)
Se il quesito è nel contesto del parere dell’Ordine per la nomina/conferma a magistrato onorario:
- la norma speciale (art. 18 d.lgs. 116/2017) non impone al COA di “certificare i crediti formativi” dell’avvocato, ma richiede che il parere indichi fatti specifici incidenti sull’idoneità, con riguardo anche a comportamenti che denotino mancanza di preparazione giuridica. In questo quadro, lo stato di regolarità formativa è un elemento oggettivo che il COA può legittimamente considerare e segnalare nel parere. (normattiva.it)
Attenzione agli aggiornamenti 2025: il CNF, con delibera 13 dicembre 2024, ha previsto che l’anno solare 2025 non si computi nel triennio formativo; per il 2025 l’obbligo è di 15 crediti (di cui almeno 3 in deontologia/ordinamento/previdenza), conseguibili anche interamente in FAD. I COA devono tenerne conto nelle verifiche. (ordineavvocatifirenze.eu)
In sintesi: sì, il COA deve controllare la formazione continua degli iscritti e può rilasciare l’attestato; nel parere per i magistrati onorari non è un controllo “imposto” dalla norma speciale, ma la regolarità formativa è un fatto utile e pertinente ai fini della “preparazione” da rappresentare nella motivazione. (normattiva.it)
Se vuoi, posso predisporre una breve check‑list per la verifica (crediti triennali e minimi annuali, eventuali esenzioni, delibere CNF transitorie) e un modello di attestazione.
Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it