Il richiamo verbale non ha natura di sanzione disciplinare. Tuttavia, l’applicazione del richiamo verbale presuppone l’accertamento di un illecito deontologico, anche se di entità lieve e scusabile.
Secondo l’articolo 22 del CDF, il CDD, quando ritiene che la condotta dell’avvocato non sia conforme alle norme del codice ma tale da non determinare l’applicazione di una sanzione disciplinare, può procedere con un richiamo verbale.
Tale procedura è prevista per illeciti minori e serve come monito per l’avvocato affinché non ripeta comportamenti non conformi alla deontologia professionale. Nonostante non abbia carattere di sanzione, il richiamo verbale costituisce un provvedimento afflittivo, in quanto implica comunque un giudizio negativo sulla condotta dell’avvocato.
La sentenza n. 43 del 25 febbraio 2020 del Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha chiarito che il richiamo verbale non può prescindere dall’accertamento di un illecito deontologico, sottolineando così la sua natura afflittiva, sebbene in grado minore rispetto alle vere e proprie sanzioni disciplinari.