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La differenza principale tra la pensione di inabilità e quella di invalidità riguarda il grado di riduzione della capacità lavorativa dell’iscritto. La pensione di inabilità spetta all’iscritto la cui capacità all’esercizio della professione sia esclusa in modo permanente e totale a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all’iscrizione, mentre la pensione di invalidità spetta all’iscritto la cui capacità all’esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l’iscrizione, a meno di un terzo.

Inoltre, per la pensione di inabilità è richiesto un periodo minimo di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa di almeno dieci anni, o cinque anni se l’inabilità è causata da infortunio, mentre per la pensione di invalidità non è previsto un periodo minimo di iscrizione e contribuzione.

Per quanto riguarda la misura della pensione, per la pensione di inabilità si applicano le disposizioni dell’articolo 2 della Legge n. 576/1980, mentre per la pensione di invalidità la misura della pensione è pari al 70% di quella risultante dall’applicazione dell’articolo 4, secondo comma, della stessa legge.

Infine, la concessione della pensione di inabilità è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione, mentre per la pensione di invalidità non sono previste queste limitazioni.

La fonte normativa di riferimento per la pensione di inabilità è l’articolo 4 della Legge n. 576/1980, mentre per la pensione di invalidità è l’articolo 5 della stessa legge.