Integra un illecito disciplinare per violazione dei doveri fondamentali di probità, lealtà, correttezza e verità dell’avvocato (Codice deontologico forense: artt. 3, 4 e 9), perché l’instaurazione del giudizio spendendo una procura alle liti riferita a un soggetto già deceduto comporta l’uso di poteri rappresentativi inesistenti e un comportamento non veritiero verso giudice, controparti e colleghi.
Il Consiglio Nazionale Forense ha qualificato come deontologicamente rilevante l’instaurazione di un giudizio utilizzando una procura in bianco rilasciata anni prima da un assistito poi deceduto: CNF, sent. 6 novembre 2017, n. 152; CNF, sent. 18 dicembre 2020, n. 245; CNF, sent. 9 ottobre 2024, n. 370 (in senso conforme tra loro). Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it
Profili processuali di contesto: la procura alle liti presuppone l’esistenza in vita del conferente ed è regolata dall’art. 83 c.p.c.; la morte della parte determina l’interruzione del processo (artt. 299-300 c.p.c.) e gli atti compiuti senza poteri sono affetti da nullità non sanabile se il mandato è stato formato dopo il decesso (art. 182 c.p.c., limite logico).
Nel caso da te descritto, oltre all’illecito sopra indicato, potrebbe poi configurarsi, se del caso, anche la spendita di un titolo professionale non posseduto all’epoca degli atti (firma “avvocato” prima dell’iscrizione), ulteriore violazione dei doveri di probità, lealtà, correttezza e verità (CDF artt. 3, 4 e 9) e, sul diverso piano penale, un possibile profilo di esercizio abusivo della professione ex art. 348 c.p. (valutazione rimessa all’autorità competente).