Come indicato nel parere del Consiglio nazionale forense del 17 luglio 2014 n. 52, la legge professionale non prevede conseguenze specifiche per le assenze reiterate di un Consigliere alle sedute del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Tuttavia, il comportamento del Consigliere che compromette il buon funzionamento dell’organo collegiale e dimostra di essere dimentico del proprio ruolo liberamente assunto, deve essere valutato in base ai principi deontologici che presiedono all’esercizio della professione forense. In questo senso, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati può adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del Consigliere che sia reiteratamente assente alle sedute del Consiglio, qualora tale comportamento costituisca una violazione dei principi deontologici previsti dal Codice Deontologico Forense. Ad esempio, il Consiglio potrebbe valutare se l’assenza del Consigliere compromette la corretta gestione degli affari dell’Ordine o se viola il dovere di collaborazione e di lealtĂ  nei confronti degli altri membri dell’organo collegiale. Tuttavia, è importante sottolineare che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati non può individuare ipotesi di decadenza del Consigliere a seguito di mancata partecipazione alle sedute consiliari, in quanto tale potere non è previsto dalla legge professionale.


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