Secondo la giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense, la mancata sottoscrizione digitale della citazione a giudizio da parte del Presidente e del Segretario del Consiglio Distrettuale di Disciplina non comporta la nullità dell’atto, ma solo una illegittimità amministrativa che può essere eccepita nel corso del procedimento disciplinare. Tuttavia, se tale mancanza comporta una lesione del diritto di difesa dell’incolpato, potrebbe essere possibile impugnare l’atto e richiedere la sua nullità. In ogni caso, la giurisprudenza del CNF ha stabilito che la notifica di copia della citazione a giudizio da parte del CDD, anche se non sottoscritta digitalmente dal Presidente e dal Segretario, è da considerarsi valida ed efficace se presente nell’originale e se raggiunge lo scopo (CNF n. 254/2022).