La questione in cui un avvocato trattiene il risarcimento spettante al cliente può configurare una condotta illecita sotto il profilo deontologico e disciplinare. Secondo l’articolo 30 del Codice Deontologico Forense (CDF), l’avvocato deve gestire le somme di denaro di cui viene in possesso per conto dei clienti con la massima correttezza e diligenza, provvedendo a restituirle senza ritardo.
La ritenzione indebita di denaro del cliente da parte dell’avvocato potrebbe comportare l’indagine disciplinare da parte del Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) competente. Se riconosciuto colpevole, l’avvocato potrebbe subire sanzioni disciplinari che variano dall’avvertimento alla sospensione dall’esercizio della professione, fino alla radiazione nei casi più gravi.
Inoltre, il cliente ha facoltà di adire le vie legali civili per ottenere la restituzione di quanto gli spetta e potrebbe, a seconda delle circostanze, presentare una denuncia penale se il comportamento dell’avvocato integra gli estremi di un reato come l’appropriazione indebita.
L’articolo 30 del Codice Deontologico Forense (CDF) riguarda la gestione dei rapporti patrimoniali con la clientela. Questo articolo prescrive agli avvocati di osservare specifici doveri di correttezza e trasparenza nella gestione delle somme di denaro ricevute per conto dei clienti.
In particolare, l’articolo stabilisce che l’avvocato deve custodire e amministrare con diligenza il denaro e i valori ricevuti per conto dei clienti, separandoli dai propri fondi e rendendone conto su richiesta. È obbligato a restituire immediatamente quanto ricevuto in nome e per conto del cliente, salvo diverso accordo.
La violazione di tali doveri può comportare responsabilità disciplinare, con sanzioni che variano in base alla gravità della condotta. Per un testo preciso e ulteriori dettagli, sarebbe opportuno consultare direttamente una copia aggiornata del Codice Deontologico Forense oppure il sito del Consiglio Nazionale Forense (CNF), che mantiene pubblicato il testo regolamentare.