Se l’esponente non è citato come teste nel dibattimento, gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare non possono essere utilizzati ai fini del procedimento disciplinare (art. 59, co. 6, lett. g, L. n. 247/2012). In altre parole, se l’esponente non viene citato come testimone, non potrà essere ascoltato in sede dibattimentale e le informazioni che avrebbe potuto fornire non potranno essere utilizzate come prova nel procedimento disciplinare (CNF n. 213/2022).


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