Svolgere attività defensionale davanti alle giurisdizioni superiori in difetto di relativa abilitazione costituisce un illecito disciplinare, in quanto viola l’art. 36 del Codice Deontologico Forense, che prevede l’obbligo per l’avvocato di essere iscritto all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori per poter esercitare l’attività di difesa in tali sedi. In caso di accertamento dell’illecito disciplinare, l’avvocato potrebbe essere sanzionato dal CDD competente, che può irrogare sanzioni disciplinari come l’avvertimento, la censura, la sospensione dall’esercizio della professione per un periodo determinato o la radiazione dall’albo. Inoltre, l’avvocato potrebbe incorrere in sanzioni penali, in quanto l’esercizio abusivo della professione di avvocato è un reato previsto dall’art. 348 del Codice Penale.