Sì, assumere la difesa di un imputato contro cui è costituita parte civile un proprio cliente (o un soggetto che l’avvocato già assiste in altri affari) integra generalmente una grave violazione di conflitto di interessi, con conseguente illiceità disciplinare ex art. 24 Codice Deontologico Forense (CDF) e, nella fattispecie, anche in relazione agli art. 9 e 68 CDF.
1. Principio fondamentale (art. 24 CDF)
L’avvocato ha il dovere di astenersi dall’assumere o mantenere difese quando tra più parti da lui assistite possa ricorrere un conflitto di interessi, anche potenziale.
- Art. 24, comma 1, CDF: > “L’avvocato non deve assumere né mantenere la difesa di più parti quando tra esse vi sia conflitto di interessi, anche potenziale.”
Lo stesso principio vale anche per cliente assistito in altri affari (art. 9 CDF), e l’ipotesi specifica dell’agire contro un proprio assistito/ex-assistito è altresì disciplinata all’art. 68 CDF.
2. Giurisprudenza Consiglio Nazionale Forense
Costituisce grave violazione il patrocinare un imputato contro il quale sia costituito parte civile un proprio cliente già assistito in altri affari, anche se in materia diversa.
- CNF, sentenza n. 276 del 29 ottobre 2018 (Pres. Mascherin, Rel. Secchieri): > “L’assistere la parte imputata contro cui si è costituito parte civile un proprio cliente concretizza, nella forma più evidente, ipotesi di conflitto di interessi che l’art. 24 CDF vieta in via assoluta, essendo in gioco i principi di lealtà, correttezza e fedeltà. […]”
CNF, sentenza n. 91 del 14 aprile 2021 (Pres. Greco, Rel. Di Maggio): > “L’assunzione dell’incarico di difendere, nel medesimo procedimento penale, la parte offesa e successivamente l’imputato (anche in momenti distinti) realizza una grave violazione deontologica, sussistendo un evidente conflitto di interessi tutelato dagli artt. 9, 24 e 68 CDF.”
CNF, sentenza n. 255 del 1 dicembre 2017: > “Neppure il consenso delle parti può sanare l’esistenza del conflitto.”
3. Conflitto concreto e potenziale
La posizione di parte civile e quella dell’imputato sono formalmente e sostanzialmente antagoniste e incompatibili; l’avvocato, assistendo entrambe (anche se in tempi o in sedi diverse), non garantisce né lealtà né riservatezza verso gli interessi dell’uno e dell’altro. Il rischio di utilizzo di informazioni acquisite in ragione del primo mandato è elevato e viene sanzionato a livello disciplinare.
4. Ipotesi di liceità?
La deontologia forense tende ad escludere qualsiasi “eccezione” o deroga:
- CNF, sent. n. 255/2017 ribadisce che neppure il consenso scritto dei clienti sana la natura illecita della condotta.
- L’unica eccezione è quella (molto rara) di conflitto solo apparente e non reale, della quale però l’onere della prova è in capo all’avvocato e va documentata in modo rigoroso.
5. Riferimenti normativi e giurisprudenziali
- Art. 9, 24, 68 CDF
- CNF, sent. n. 276/2018; n. 91/2021; n. 255/2017; n. 38/2018
- Banca dati del CNF: https://codicedeontologico-cnf.it
Sintesi conclusiva
Assistere un imputato contro cui è costituito parte civile un cliente (già assistito anche solo in altri affari) costituisce, salvo casi eccezionali e rigorosamente documentati di conflitto solo apparente, grave illecito deontologico in quanto espressione manifesta di conflitto di interessi.