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Sintesi operativa (regime previgente alla L. 247/2012)

1) Individua il termine base

  • Azione disciplinare prescritta in 5 anni, non la “violazione” ma l’azione: art. 51 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578. V. anche Cass. civ., Sez. Un., 7.11.2016, n. 22516; 24.1.2020, n. 1609. (fleparinail.it)

2) Fissa il dies a quo in base al tipo di illecito

  • Solo deontologico (art. 38 R.D.L. 1578/1933): decorre dal giorno della consumazione del fatto. (foroeuropeo.it)
  • Illecito che è anche reato, con azione penale iniziata (art. 44 R.D.L. 1578/1933): la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale; prima non può neppure iniziare l’azione disciplinare. Attenzione: se alla data di esercizio dell’azione penale i 5 anni sono già decorsi, la regola “dal giudicato penale” non fa rivivere l’azione disciplinare. Cass. civ., Sez. Un., 24.1.2020, n. 1609; 14.12.2020, n. 28386; 6.7.2021, n. 19030; 7.11.2016, n. 22516. (ilcaso.it)
  • Illecito permanente/continuato: il termine decorre dalla cessazione della permanenza (es.: indebita ritenzione di somme del cliente fino alla restituzione). Cass. civ., Sez. Un., 30.6.2016, n. 13379. (studiocerbone.com)

3) Applica le regole di interruzione della prescrizione (criterio civilistico)

  • Fase amministrativa dinanzi al COA (previgente): interrompono “istantaneamente” la prescrizione l’atto di apertura del procedimento e tutti gli atti propulsivi, probatori o decisori (es.: formulazione del capo d’incolpazione, decreto di citazione a dibattimento disciplinare, interrogatorio dell’incolpato, sospensione cautelare), facendo decorrere un nuovo quinquennio ex art. 2945, co. 1, c.c.; l’effetto interruttivo opera anche se l’atto non è stato ancora notificato al professionista. CNF, 12.6.2019, n. 42; Cass. civ., Sez. Un., 13.6.2019, n. 15896; 23.4.2021, n. 10852. (codicedeontologico-cnf.it)
  • Fase giurisdizionale davanti al CNF e nelle impugnazioni: opera l’“effetto interruttivo permanente” ex artt. 2943 e 2945, co. 2, c.c., per tutta la pendenza del giudizio sino al passaggio in giudicato. Cass. civ., Sez. Un., 13.6.2019, n. 15896; 23.4.2021, n. 10852. (eius.it)

4) Verifica la legge applicabile ratione temporis

  • Le sanzioni deontologiche sono amministrative: non si applica lo jus superveniens più favorevole dell’art. 56 L. 247/2012 se i fatti sono anteriori; conta la data del fatto (o la cessazione della permanenza). Cass. civ., Sez. Un., 18.4.2018, n. 9558; 6.7.2021, n. 19030; 19.11.2021, n. 35461. (ilcaso.it)

Come calcolare in pratica (schema)

  • Passo A: qualifica il fatto (solo deontologico / anche reato; istantaneo / permanente).
  • Passo B: fissa il dies a quo (consumazione; cessazione permanenza; giudicato penale se l’azione penale è iniziata quando i 5 anni non erano ancora decorsi).
  • Passo C: mappa cronologicamente tutti gli atti del COA/CNF: ogni atto propulsivo/probatorio/decisorio nella fase COA interrompe e fa ripartire un nuovo quinquennio; dall’instaurazione del giudizio CNF l’interruzione è “permanente” sino al giudicato.
  • Passo D: verifica se in qualsiasi tratto temporale tra un atto interruttivo e il successivo siano trascorsi più di 5 anni: se sì, l’azione è prescritta.

Esempio sintetico (solo deontologico non permanente)

  • Fatto: 1 marzo 2008. Apertura procedimento COA: 10 febbraio 2010 (interruzione → nuovo termine 5 anni dal 10.2.2010). Capo d’incolpazione: 15 maggio 2012 (nuovo termine dal 15.5.2012). Ricorso al CNF: 20 giugno 2014 → da qui effetto interruttivo permanente fino al giudicato. Esito: non maturano mai 5 anni “liberi” tra un atto idoneo e il seguente, dunque nessuna prescrizione. Fondamento: art. 51 R.D.L. 1578/1933; art. 2945 c.c.; Cass. S.U. 15896/2019. (fleparinail.it)

Note e cautele

  • Nei casi “anche reato” la decorrenza “dal giudicato penale” vale solo se al momento di esercizio dell’azione penale i 5 anni disciplinari non erano già decorsi: non è una “sanatoria” ex post. Cass. S.U. 22516/2016; 28386/2020; 19030/2021. (renatodisa.com)
  • L’illecito permanente (es. ritenzione somme) fa slittare la decorrenza alla cessazione: verifica con cura quando la condotta cessa. Cass. S.U. 13379/2016. (studiocerbone.com)

Se vuoi, indicami le date-chiave (fatto/i, eventuale inizio azione penale e suo giudicato, atti del COA/CNF) e lo calcoliamo insieme passo per passo.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali principali

  • Art. 51, 38 e 44, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578; artt. 2943 e 2945 c.c. (fleparinail.it)
  • Cass. civ., Sez. Un.: 7.11.2016, n. 22516; 24.1.2020, n. 1609; 14.12.2020, n. 28386; 13.6.2019, n. 15896; 23.4.2021, n. 10852; 6.7.2021, n. 19030; 30.6.2016, n. 13379; 18.4.2018, n. 9558; 19.11.2021, n. 35461. (renatodisa.com)
  • CNF (previgente): tra le molte, CNF 12.6.2019, n. 42 (interruzione anche senza notifica). (codicedeontologico-cnf.it)

Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it.