L’art. 42 del Codice Deontologico Forense (CDF) disciplina in modo puntuale la gestione delle “notizie riguardanti il collega”, stabilendo precisi divieti e limiti all’utilizzo di informazioni sulla persona e sull’attività professionale di altri avvocati.
1. Divieti e limiti (art. 42 CDF)
- Comma 1:
L’avvocato non deve esprimere apprezzamenti denigratori sull’attività professionale di un collega.
Il divieto si applica sempre, anche al di fuori dell’attività forense, nella vita privata (CNF n. 234/2020). - Comma 2:
L’avvocato non deve esibire in giudizio documenti relativi alla posizione personale del collega avversario né utilizzare notizie relative alla sua persona, salvo che:- il collega sia parte del giudizio
- l’utilizzo di tali documenti/notizie sia necessario alla tutela di un diritto
2. Sanzioni
- Sanzione edittale:
Avvertimento (art. 42, comma 3). - Sanzione attenuata:
Richiamo. - Sanzione aggravata:
Fino alla sospensione dall’esercizio della professione, nella misura minima di 2 mesi, se ricorrono circostanze particolarmente gravi o recidiva (es: denigrazione molto grave, ampia diffusione delle notizie, ecc.).
3. Giurisprudenza di rilievo
- Cassazione SS.UU., 14 luglio 2011, n. 15414:
Riconosce che il principio della correttezza e del rispetto tra colleghi sussiste anche fuori dall’ambito strettamente giudiziario. - CNF n. 234/2020:
Apprezzamenti denigratori sono vietati anche nel privato; nel caso concreto, aveva definito il collega “capra” durante un colloquio privato. - CNF n. 258/2021; n. 257/2021; n. 171/2015:
Ammesso il deposito in giudizio di atti riguardanti la posizione del collega se giustificato da effettive esigenze difensive e attinenza con l’oggetto della controversia. Esempio: nell’allegare un esposto disciplinare a sostegno di una richiesta ex art. 96 c.p.c., ciò è stato ritenuto legittimo se la circostanza era rilevante per la difesa.
4. Distinzione con art. 52 CDF
L’art. 52 CDF disciplina il divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti. Dunque:
- Art. 42 → riguarda la tutela della riservatezza e della reputazione del collega (notizie; apprezzamenti).
- Art. 52 → riguarda le forme, ossia le parole e le espressioni adoperate, vietando insulti o offese personali.
Riepilogo operativo
- NON è mai lecito:
- Denigrare la professionalità di un collega, anche in privato.
- Usare informazioni personali o documenti del collega senza motivo fondato.
- È lecito:
- Solo se il collega è parte in causa e l’uso di notizie/documenti è essenziale per tutelare un diritto in giudizio.
- Sanzioni:
- Da richiamo ad avvertimento. Nei casi gravi, sospensione.
— Riferimenti:
- art. 42 CDF (Titolo III – Rapporti con i colleghi)
- CNF n. 234/2020; n. 171/2015; n. 258/2021; n. 257/2021
- Cass. SS.UU. n. 15414/2011
- art. 52 CDF