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L’art. 42 del Codice Deontologico Forense (CDF) disciplina in modo puntuale la gestione delle “notizie riguardanti il collega”, stabilendo precisi divieti e limiti all’utilizzo di informazioni sulla persona e sull’attività professionale di altri avvocati.

1. Divieti e limiti (art. 42 CDF)

  • Comma 1:
    L’avvocato non deve esprimere apprezzamenti denigratori sull’attività professionale di un collega.
    Il divieto si applica sempre, anche al di fuori dell’attività forense, nella vita privata (CNF n. 234/2020).
  • Comma 2:
    L’avvocato non deve esibire in giudizio documenti relativi alla posizione personale del collega avversario né utilizzare notizie relative alla sua personasalvo che:
    • il collega sia parte del giudizio
    • l’utilizzo di tali documenti/notizie sia necessario alla tutela di un diritto
    In questi casi, infatti, il necessario bilanciamento tra tutela di un diritto e rispetto verso il collega consente la deroga al divieto (CNF n. 258/2021, CNF n. 257/2021, CNF n. 171/2015).

2. Sanzioni

  • Sanzione edittale:
    Avvertimento (art. 42, comma 3).
  • Sanzione attenuata:
    Richiamo.
  • Sanzione aggravata:
    Fino alla sospensione dall’esercizio della professione, nella misura minima di 2 mesi, se ricorrono circostanze particolarmente gravi o recidiva (es: denigrazione molto grave, ampia diffusione delle notizie, ecc.).

3. Giurisprudenza di rilievo

  • Cassazione SS.UU., 14 luglio 2011, n. 15414:
    Riconosce che il principio della correttezza e del rispetto tra colleghi sussiste anche fuori dall’ambito strettamente giudiziario.
  • CNF n. 234/2020:
    Apprezzamenti denigratori sono vietati anche nel privato; nel caso concreto, aveva definito il collega “capra” durante un colloquio privato.
  • CNF n. 258/2021; n. 257/2021; n. 171/2015:
    Ammesso il deposito in giudizio di atti riguardanti la posizione del collega se giustificato da effettive esigenze difensive e attinenza con l’oggetto della controversia. Esempio: nell’allegare un esposto disciplinare a sostegno di una richiesta ex art. 96 c.p.c., ciò è stato ritenuto legittimo se la circostanza era rilevante per la difesa.

4. Distinzione con art. 52 CDF

L’art. 52 CDF disciplina il divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti. Dunque:

  • Art. 42 → riguarda la tutela della riservatezza e della reputazione del collega (notizie; apprezzamenti).
  • Art. 52 → riguarda le forme, ossia le parole e le espressioni adoperate, vietando insulti o offese personali.

Riepilogo operativo

  • NON è mai lecito:
    • Denigrare la professionalità di un collega, anche in privato.
    • Usare informazioni personali o documenti del collega senza motivo fondato.
  • È lecito:
    • Solo se il collega è parte in causa e l’uso di notizie/documenti è essenziale per tutelare un diritto in giudizio.
  • Sanzioni:
    • Da richiamo ad avvertimento. Nei casi gravi, sospensione.

— Riferimenti:

  • art. 42 CDF (Titolo III – Rapporti con i colleghi)
  • CNF n. 234/2020; n. 171/2015; n. 258/2021; n. 257/2021
  • Cass. SS.UU. n. 15414/2011
  • art. 52 CDF