La normativa sulla società tra avvocati (STA) consente agli avvocati di costituire una società tra avvocati con altri avvocati, ma l’attività svolta dalla società deve essere limitata all’esercizio della professione di avvocato. In altre parole, la società tra avvocati non può svolgere attività di impresa commerciale, altrimenti si verificherebbe una causa di incompatibilità ai sensi dell’art. 18, lett. b) della legge n. 247/2012. Inoltre, l’avvocato che partecipa alla società tra avvocati non può assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore della società, poiché ciò costituirebbe una causa di incompatibilità ai sensi dell’art. 18, lett. c) della legge n. 247/2012. L’avvocato può assumere solo la qualità di socio accomandatario o di socio di servizio, ovvero di professionista che collabora con la società, ma non ha poteri di gestione o di rappresentanza. In sintesi, la normativa sulla società tra avvocati consente agli avvocati di esercitare la professione in forma associata, ma l’attività svolta dalla società deve essere limitata all’esercizio della professione di avvocato, e l’avvocato non può assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore della società.


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