Il Consiglio dell’Ordine, quando riceve una decisione del CNF che sanziona un iscritto con la sospensione, deve verificare la data della notifica della decisione del Consiglio distrettuale di disciplina e inviare all’avvocato sanzionato, a mezzo pec o raccomandata con avviso di ricevimento nel domicilio professionale ed in quello del difensore designato per il procedimento, una comunicazione recante la data di decorrenza dell’esecuzione della sanzione e quella finale. Inoltre, il Consiglio dell’Ordine deve dare comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il Consiglio dell’Ordine competente per l’esecuzione e a tutti i Consigli dell’Ordine, affiggendo una copia della comunicazione presso gli uffici del Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’iscritto che è competente per l’esecuzione. Questo è quanto previsto dall’art. 35, commi 3 e 4, del Regolamento CNF 2/2014.


👉 Archivio NL

✔️ Privacy policy