Il ricorso al Consiglio Nazionale Forense (CNF) deve essere presentato secondo modalità specifiche previste dalla normativa vigente. In particolare, l’articolo 59 del Regio Decreto del 22 gennaio 1934, n. 37, stabilisce che il ricorso al Consiglio Nazionale Forense deve essere depositato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati locale (o la segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione).
Il termine per proporre ricorso è specificamente indicato nei provvedimenti da impugnare e solitamente è di trenta giorni dalla notifica della decisione impugnata. È importante rispettare tale termine, poiché il mancato rispetto comporta l’inammissibilità del ricorso.
In merito alla redazione, il ricorso deve contenere:
- Indicazione precisa delle parti (ricorrente e resistente).
- Oggetto del ricorso, cioè la decisione impugnata.
- Motivazioni per cui si ritiene ingiusta la decisione e i motivi di impugnazione.
- Eventuali richieste istruttorie.
Infine, è opportuno allegare copia della decisione impugnata e i documenti rilevanti al supporto delle proprie ragioni. Avvalersi dell’assistenza di un legale è generalmente consigliato per garantire la corretta formulazione del ricorso.
Inoltre, va tenuto presente che alcuni tipi di professionisti, come gli avvocati stabiliti, possono avere limiti specifici inerenti al jus postulandi, come evidenziato nella sentenza del CNF n. 235 dell’8 novembre 2023, dove si è dichiarato inammissibile un ricorso per difetto di jus postulandi.