La composizione della sezione disciplinare del Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) è regolata dall’art. 2 del Regolamento CNF n. 2/2014, che stabilisce i seguenti criteri:

  1. Composizione delle Sezioni: Le sezioni sono composte da cinque componenti titolari e tre supplenti. La costituzione delle sezioni segue l’ordine alfabetico dei consiglieri. I primi cinque nominativi diventano componenti titolari, mentre i successivi tre diventano componenti supplenti. È previsto un massimo di due membri provenienti dallo stesso Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA), salvo ragioni di composizione numerica.
  2. Costituzione delle Sezioni: Per la costituzione della seconda sezione, si segue lo stesso criterio di designazione, partendo dal primo supplente della prima sezione e proseguendo in ordine alfabetico fino a raggiungere il numero di otto. Gli ultimi consiglieri in ordine alfabetico che non rientrano nell’ultima sezione comporranno un’ulteriore sezione, integrata di volta in volta dal primo consigliere in ordine alfabetico e successivamente dagli ulteriori consiglieri in successione alfabetica con il criterio della turnazione.
  3. Delibera dell’Adunanza Plenaria: All’inizio di ogni consiliatura, l’Adunanza plenaria, su proposta del Presidente, compone le sezioni secondo i criteri sopra indicati e stabilisce i criteri di assegnazione dei fascicoli, nonché le attribuzioni delle funzioni di Presidente e Segretario della sezione giudicante. La delibera deve essere inviata al Consiglio Nazionale Forense (CNF) per il controllo.
  4. Assegnazione dei Fascicoli: Il Presidente del CDD assegna i fascicoli alle sezioni seguendo l’ordine numerico progressivo delle stesse e il criterio cronologico di iscrizione nel registro riservato. Nomina inoltre l’istruttore, i membri effettivi e i membri supplenti, e attribuisce le funzioni di Presidente e di Segretario.
  5. Criteri Particolari di Assegnazione: Possono essere stabiliti criteri particolari di assegnazione in relazione alla sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e/o soggettiva.
  6. Sede delle Attività: Il CDD e le singole sezioni svolgono, di norma, la propria attività nei locali del Consiglio dell’Ordine distrettuale. Tuttavia, per particolari esigenze, il Presidente del CDD può autorizzare che singole attività di una sezione, ad esclusione di quelle della fase dibattimentale, possano essere tenute anche presso la sede dei Consigli degli Ordini circondariali, privilegiando criteri di prossimità dei componenti della sezione ai fini di contenimento dei costi.

Questi criteri garantiscono una composizione equilibrata e trasparente delle sezioni disciplinari del CDD, assicurando l’indipendenza e l’autonomia necessarie per l’esercizio delle funzioni disciplinari.

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