Il numero dei consiglieri dell’ordine degli avvocati è determinato in base al numero di iscritti all’albo dell’ordine stesso, come previsto dall’articolo 28 della Legge n. 247/2012. In particolare, il consiglio dell’ordine è composto da un minimo di cinque membri e un massimo di venticinque membri, a seconda del numero di iscritti all’albo dell’ordine.
Il numero dei consiglieri varia in base alla seguente scala:
a) da cinque membri, qualora l’ordine conti fino a cento iscritti;
b) da sette membri, qualora l’ordine conti fino a duecento iscritti;
c) da nove membri, qualora l’ordine conti fino a cinquecento iscritti;
d) da undici membri, qualora l’ordine conti fino a mille iscritti;
e) da quindici membri, qualora l’ordine conti fino a duemila iscritti;
f) da ventuno membri, qualora l’ordine conti fino a cinquemila iscritti;
g) da venticinque membri, qualora l’ordine conti oltre cinquemila iscritti.


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