Sì, commette illecito deontologico l’avvocato che non partecipa alle udienze senza un legittimo impedimento o senza aver concordato una strategia difensiva con il proprio cliente. Secondo l’articolo 26 del Codice Deontologico Forense, l’avvocato ha l’obbligo di partecipare alle udienze o, in caso di impossibilità, di nominare un sostituto processuale o di udienza.

L’inadempimento a questo dovere può essere ritenuto una violazione grave dell’articolo 26 CDF, che può portare a sanzioni disciplinari. La sentenza n. 190 del 3 ottobre 2023 del Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. D’Agostino) ha chiarito che l’omessa partecipazione all’udienza senza una giustificazione valida costituisce un illecito deontologico istantaneo. Tale comportamento viene considerato deontologicamente rilevante anche in assenza di conseguenze negative per il cliente, in quanto non priva di disvalore la trascuratezza del professionista.

Inoltre, è importante sottolineare che l’illecito deontologico relativo all’inadempimento della partecipazione all’udienza ha natura istantanea e non permanente, pertanto la prescrizione dell’azione disciplinare decorre dalla data dell’udienza non presenziata.

In sintesi, l’avvocato ha il dovere deontologico di assolvere con diligenza al mandato ricevuto, compresa la partecipazione alle udienze o l’adozione di misure idonee a garantire la difesa del cliente in caso di propria assenza giustificata.


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