In linea di massima: no, contestare in mediazione la pretesa che la controparte paghi il compenso del collega non è, di per sé, illecito deontologico; sì, diventa illecito se per farlo si usano espressioni gratuitamente denigratorie o insinuazioni di reato (come “estorsiva”) rivolte al collega.
Perché
- È legittimo opporsi alla richiesta che la controparte paghi il compenso del collega: il CDF consente di chiedere alla controparte competenze e spese solo se la richiesta è formulata a favore del cliente e nei casi previsti, mentre vieta all’avvocato di chiedere il proprio compenso direttamente alla controparte, salvo specifica pattuizione e consenso del cliente o altri casi di legge (art. 65, co. 3; art. 67 CDF). (foroeuropeo.it)
- È invece illecito usare espressioni offensive o sconvenienti verso i colleghi: accusare il collega di “estorsione” integra, di regola, violazione degli artt. 52 (divieto di espressioni offensive) e 42 (divieto di apprezzamenti denigratori sull’attività del collega) CDF; la sanzione tipica è la censura. Il CNF ribadisce che la libertà di difesa non scrimina l’uso di epiteti denigratori; di recente è stata confermata la sanzionabilità di simili condotte. (foroeuropeo.it)
- Caso vicino: è stato ritenuto disciplinarmente rilevante definire la condotta del difensore avversario come “estorsione con l’inganno”, con richiamo ai doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 CDF) e all’art. 52 CDF. (codicedeontologico-cnf.it)
- Il principio vale anche fuori dal processo: le regole di continenza si applicano all’“esercizio dell’attività professionale”, dunque anche durante una mediazione. CNF 2024 ha riaffermato che le espressioni gratuite e non funzionali alla difesa violano gli artt. 42 e 52 CDF. (foroeuropeo.it)
- Inoltre l’avvocato deve rispettare verità, lealtà e correttezza (art. 50 CDF; art. 3 L. 247/2012): insinuare reati senza un solido fondamento fattuale contrasta con tali doveri. (foroeuropeo.it)
Indicazioni operative
- Contesta la richiesta sul piano tecnico, senza etichette: es. “la pretesa di pagamento diretto del compenso professionale in capo alla controparte non trova base nel CDF, se non nei casi di cui agli artt. 65, co. 3, e 67 CDF; pertanto se ne chiede l’espunzione ovvero la rimodulazione come posta a favore del cliente”. (foroeuropeo.it)
- Se ritieni sussistano profili illeciti, limita la contestazione a una rappresentazione misurata e, se del caso, preannuncia le tutele nelle sedi competenti, evitando accuse personali; l’uso di termini come “estorsione” espone a responsabilità disciplinare. (foroeuropeo.it)
Riferimenti essenziali
- CDF, artt. 42 (notizie riguardanti il collega), 52 (divieto di espressioni offensive o sconvenienti), 65 (minaccia di azioni alla controparte; addebito spese stragiudiziali solo a favore del cliente), 67 (divieto di chiedere alla controparte il proprio compenso, salvo eccezioni), 50 (dovere di verità); L. 247/2012, art. 3. (mondodiritto.it)
- CNF: sent. n. 275/2024 (censura per frasi denigratorie verso la collega); orientamenti 2024 su art. 52 CDF; giurisprudenza su minacce sproporzionate alla controparte. (codicedeontologico-cnf.it)
- CDD Napoli, dec. n. 17/2024 (illecito per aver parlato di “estorsione con l’inganno” a carico del collega). (codicedeontologico-cnf.it)
Conclusione
- Contestare la pretesa di pagamento del compenso del collega alla controparte è ammissibile; definire quella pretesa “estorsiva”, rivolgendosi al collega, integra verosimilmente illecito disciplinare ex artt. 42 e 52 CDF (oltre ai doveri generali di cui all’art. 3 L. 247/2012), salvo che vi sia un fondatissimo e documentato presupposto fattuale espresso con linguaggio misurato e funzionale alla difesa. (mondodiritto.it)
Le sentenze e i provvedimenti citati per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF: https://codicedeontologico-cnf.it