Sì, l’avvocato commette un illecito deontologico se partecipa a un procedimento di conciliazione innanzi alla commissione di conciliazione con la controparte senza avvertire il difensore della stessa. Questo comportamento viola l’articolo 41 del Codice Deontologico Forense (CDF), il quale stabilisce che l’avvocato non può avere contatti diretti con la controparte assistita da un difensore senza il consenso di quest’ultimo.
L’articolo 38 del CDF recita: “L’avvocato non può ricevere né mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro legale, senza il consenso di quest’ultimo o senza avergli dato preventivo avviso.”
Pertanto, l’avvocato ha l’obbligo di rispettare la relazione professionale esistente tra la controparte e il suo difensore, informando sempre il difensore della controparte prima di intraprendere qualsiasi azione che coinvolga la sua assistita. In caso contrario, si espone a un procedimento disciplinare per violazione delle norme deontologiche.